Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47045 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47045 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME n. in Albania 07/06/1989
avverso l’ordinanza n. 10/24 del Tribunale di Teramo del 22/04/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza e conseguente rinvio al Tribunale per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di riesame del decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 09/03/2024 con il quale era stato convalidato il sequestro disposto d’iniziativa della Polizia Giudiziaria su quattro telefoni cellulari rinvenuti in possesso dell’indagato in esito alla perquisizione domiciliare eseguita a suo carico nel corso delle indagini preliminari.
In particolare, il Tribunale ha osservato che ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. l’indagato aveva avuto piena conoscenza del vincolo ablatorio in sede di perquisizione personale e domiciliare il 07/03/2024 e a partire da tale data avrebbe dovuto proporre tempestiva istanza di riesame entro il termine di legge di dieci giorni, avendola per contro proposta, oltre detta scadenza, solo il 17/04/2024, dopo la convalida disposta dal Pubblico Ministero, diversamente comportandosi in ordine al sequestro della somma di denaro del pari rinvenuta in suo possesso, impugnato in sede di riesame in data 12/03/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato che deduce la violazione degli artt. 324, comma 1, 355, comma 3 e 568 cod. proc. pen., sostenendo che, nel proporre l’istanza di riesame, Aga si è limitato ad osservare il dato normativo di cui all’art. 355, comma 3, cod. proc:. pen., impugnando dinanzi al Tribunale il decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministro della misura adottata d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria e che nessun rilievo può esplicare l’intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della natura processuale della doglianza (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si ricava che quello eseguito d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria il 7
marzo 2024 è stato un sequestro di natura probatoria, tale essendo l’indicazione espressa anche nel verbale che reca il riferimento all’art. 354 cod. proc. pen.
Trova, pertanto, piana e indiscutibile applicazione la disciplina dettata per determinare la decorrenza del termine di dieci giorni fissato dall’art. 355, comma 3 cod. proc. pen., coincidente con quello in cui l’interessato ha ricevuto la notifica dell’avvenuta convalida del sequestro mediante decreto del Pubblico Ministero, avendo, quindi, compiuta conoscenza delle ragioni poste a base del relativo provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso potrebbe pure non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (sul punto v. Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333).
Nessun rilievo, pertanto, può esplicare – come correttamente rilevato dal ricorrente – l’intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata, tra l’altro proposta sull’assunto del carattere in quel caso preventivo (art. 321, commi 2 e 3-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 240-bis cod. pen.) del relativo provvedimento di sequestro.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida adottato dal Pubblico Ministero, limitatamente al sequestro dei quattro telefoni cellulari, dei quali dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, 29 ottobre 2024
Il Prélsid te