Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25736 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/05/1991
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa l’11/07/2025, il Tribunale di Napoli – quale giudice del riesame – ha confermato l’ordinanza emessa il 30/05/2024 dal GIP presso i Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemen indiziato del reato previsto dall’art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonch ordine a reati fine contestati ai sensi dell’art.73 dello stesso testo norma capi 45), 49) e 56) dell’imputazione provvisoria e a quello previsto dagli artt cod.pen., 10, 12 e 14 della I. 14 ottobre 1974, n.497 (capi 28) e dell’imputazione provvisoria).
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.5519/2025, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza in ordine ai reati contestati ai capi 28) 49), 56) e 61) dell’imputazione ritenendo sussistente – al punto 5 del ‘conside in diritto’ – la carenza grafica della motivazione in ordine alle pr contestazioni.
Con ordinanza emessa il 03/03/2025, il Tribunale del riesame di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza emessa dal GIP procedente.
Il Collegio, in relazione ai reati di detenzione di armi e di acquisto e detenz di sostanze stupefacenti, ha elencato le relative fonti indiziarie – rappres dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e da quelli dei se osservazione – ritenendo quindi perfezionato il presupposto previsto dall’art.2 comma 1, cod.proc.pen..
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen violazione dell’art.309, comma 10, cod.proc.pen. e la violazione degli artt. 36, lett.h), cod.proc.pen..
Ha esposto che, dopo il deposito della sentenza di annullamento con rinvio, i Tribunale del riesame di Napoli aveva richiesto gli atti al p.m. procedente; che atti, inviati tramite il GIP in considerazione delle fissazione (nelle dell’udienza preliminare, erano pervenuti in Cancelleria il 19/02/2025 e che Presidente aveva fissato l’udienza camerale per il 27/02/2025 calendarizzando qualora gli avvisi non si fossero perfezionati, l’ulteriore data del 03/03/2025, in cui si era effettivamente svolta l’udienza.
Ha quindi dedotto che la decisione del Tribunale del riesame era giunta olt il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, con conseguente perd efficacia della misura.
Ha altresì dedotto che la Sezione che aveva deciso in sede di rinvio era medesima che aveva confermato originariamente la misura cautelare, essendo le rispettive ordinanze state redatte dal medesimo estensore; esponendo, altre che due membri dello stesso Collegio avevano pure deliberato in ordine all’appell proposto dal p.m. avverso l’ordinanza del GIP nella parte in cui aveva rigett l’istanza di applicazione di misura cautelare in ordine al reato previsto dall’ar bis cod.pen. e all’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod.pen., decidendo l’accoglimento del gravame; ha quindi dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto astenersi dal decidere in sede di rinvio ai sensi dell’art.36, lett.h), cod.pro
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qua concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in relazione a entrambi i profili proposti, in q manifestamente infondato.
Con il primo motivo la difesa ha dedotto la perdita di efficacia della mis coercitiva, in relazione ai capi oggetto della pronuncia di annullamento con rinv in riferimento al disposto dell’art.309, comma 10, cod.proc.pen., in quanto decisione del Tribunale sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di d giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente; il t implicito riferimento al disposto dell’art.311, comma 5bis, cod.proc.pen., inserito dall’art.13 della I. 16 aprile 2015, n.47, ai sensi del quale «Se è stata an con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro d giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la mi coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’ar 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».
In ordine all’interpretazione della suddetta disposizione, le Sezioni Unite questa Corte (Sez. U, n. 27104 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279533) hanno precisato che “Nel procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio
in sede di rinvio è condotto pertanto in base agli stessi criteri valutativi pro giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui il giudizio si svolge, coerentemente con la costa aderenza alla situazione di fatto che è nella natura di tale procedimento pertanto conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudi di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordin dall’art. 309 cod. proc. pen., come già emergente dal sistema fino alla novella 2015 e non modificato sostanzialmente da quest’ultima, se non per il limita aspetto dei tempi della decisione e del deposito della motivazione. Ne deriva ch essendo parte integrante di detta sequenza l’avviso all’autorità procedente per la stessa trasmetta al tribunale gli atti presentati a sostegno della rich applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favor della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell’art. 309, passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di q atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell’art. 309 pe giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertan questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione il comma 5-bis dell’art. 311 fa riferimento in tal senso”.
Conseguendone che la valutazione in ordine al rispetto del termine per l decisione – da ritenere perentorio per espressa disposizione di legge, a pen inefficacia dell’ordinanza applicativa (a differenza di quelli previsti, per il di cassazione, dall’art.311, comma 3, cod.proc.pen., Sez. 3, n. 16353 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281292) – deve essere parametrata sul momento della ricezione degli atti da parte dell’autorità procedente a seguito di richiesta proveniente dalla Cancelleria del Tribunale del riesame e in riferimento momento iniziale coincidente con la trasmissione degli atti alla Cancelleria centr (e non a quello della materiale trasmissione allo stesso giudice del riesame).
Va quindi premesso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso pe cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risol relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che r invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanz manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastr
Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).
4. Nel caso di specie, dall’esame degli atti, risulta che – a seguito sentenza di annullamento con rinvio e della ricezione dagli atti da parte della C di Cassazione – la Cancelleria del Tribunale del riesame ha richiesto il 18/02/20 la trasmissione degli atti al p.m. procedente e che questi sono pervenut 20/02/2025; risulta quindi che il Presidente della sezione ha fissato l’udi camerale per il giorno 27/02/2025, calendarizzando un’ulteriore udienza per i 03/03/2025, qualora gli avvisi non si fossero perfezionati.
All’udienza del 27/02/2025, sulla base della tardività della notifica di un av di fissazione, il Tribunale ha quindi rinviato all’udienza – come detto, risultan calendarizzata dal Presidente della Sezione – del 03/03/2025, data nella quale stato emesso il relativo dispositivo, pertanto depositato undici giorni dop ricezione degli atti.
Peraltro, il termine di scadenza della decisione, ovvero il decimo gior decorrente dalla ricezione degli atti, cadeva il 02/03/2025, ovvero in giorno fes (domenica); va quindi richiamata, sul punto, la consolidata giurisprudenza in bas alla quale la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto p richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritt giorno successivo non festivo, dovendosi ritenere applicabile anche in tale mater il disposto dell’art.172, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 17434 del 13/01/201 Prota, Rv. 263471, in senso conforme Sez. 3, n. 9345 del 19/01/2024, D., Rv. 286024).
Pertanto, nel caso di specie, non risulta perfezionata la fattispecie di pe di efficacia evocata dalla difesa.
Il secondo punto del motivo di ricorso è pure manifestamente infondato.
In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di nirEsta ha ripetutame rilevato che, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordi pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il colleg chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l’art. 623, lett. a), cod. pro non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra le altre, Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, COGNOME, 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, NOME, Rv. 261076).
Peraltro, in riferimento a tema introdotto dalla difesa, questa Corte ha alt sottolineato che non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen
capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame, chiamato giudicare dell’inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogato
dell’indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell’app cautelare avverso il rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia della med
misura (Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, dep. 2023, D., Rv. 284501).
Principio che appare sicuramente evocabile nel caso di specie, in cui la dife ha dedotto l’incompatibilità di uno dei giudici chiamati a giudicare in sede di ri
e che aveva già fatto parte del collegio chiamato a esprimersi, in sede di appe sull’impugnativa del p.m. avverso il mancato riconoscimento dell’aggravante
prevista dall’art.416-bis.1 cod.pen. e del reato associativo previsto dall’ar cod.pen..
bis
Peraltro, atteso il riferimento operato dalla difesa al disposto dell’a lett.h), cod.proc.pen., asseritamente violato da parte dei giudici chiama
decidere in sede di rinvio, va comunque ricordato che l’eventuale violazione di t disposizione non incide in alcun modo sulle condizioni di capacità del giudice e no
è quindi suscettibile di determinare alcuna nullità del provvedimento decisor
(Sez. 2, n. 19292 del 15/01/2015, NOME, Rv. 263518, conf. Sez. 1, n. 3003 del 11/09/2020, Bilancia, Rv. 279732).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giug 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorr va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti cui all’art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. cod. proc. pen..
Così deciso il 4 luglio 2025
GLYPH
nsigliere estensore
Preiclente