Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36890 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del Tribunale di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza del 9 maggio 2025 il Tribunale di Firenze ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a NOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto la violazione dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Premesso che al secondo difensore, nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, non era stato notificato tale decreto, il ricorrente ha sostenuto che il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto correttamente la rinnovazione della notifica, ma, nella fissazione dell’udienza di rinvio, non aveva rispettato il termine a comparire di tre giorni liberi, previsto dall’art. 309 cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Risulta dagli atti che – come dedotto dal ricorrente – la nomina dell’AVV_NOTAIO, quale secondo difensore, è avvenuta il 26 aprile 2025, contestualmente alla proposizione dell’istanza di RAGIONE_SOCIALE da parte dell’AVV_NOTAIO. Il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, all’udienza del 6 maggio 2025, ritenuta fondata l’eccezione relativa alla mancata notifica all’AVV_NOTAIO del decreto di fissazione dell’udienza, ha rinviato al 9 maggio successivo e ha disposto la notifica del rinvio a quest’ultimo difensore.
All’udienza del 9 maggio 2025 l’AVV_NOTAIO ha eccepito il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., avendo l’AVV_NOTAIO ricevuto la notifica dell’avviso il 6 maggio 2025.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, avendo ritenuto che non si imponeva il rispetto del termine indicato dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., stante la necessità di evitare il superamento del termine caducatorio di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Alla luce di quanto precede /va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di RAGIONE_SOCIALE, la nullità della notificazione dell’avviso di udienza ne impone la rinnovazione con la concessione di un nuovo termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data della nuova notificazione e quella dell’udienza, da fissarsi in data compatibile con la celerità della particolare procedura e, in ogni caso, tale da non determinare la caducazione della misura cautelare per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione (Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 276418 – 01; Sez. 1, n. 443 del 03/02/1993, COGNOME, Rv. 193393 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio, avendo ritenuto che, nel fissare l’udienza di rinvio, vi fosse la necessità di
evitare il superamento del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione, che avrebbe comportato l’inefficacia della misura cautelare applicata.
Nessuna violazione di legge si è, dunque, verificata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/10/2025.