Termine Riesame Custodia Cautelare: La Cassazione Annulla per Ritardo della Cancelleria
Nel processo penale, il rispetto dei tempi è un principio cardine, specialmente quando è in gioco la libertà personale di un individuo. Il termine riesame custodia cautelare rappresenta una garanzia fondamentale per l’indagato, assicurando un controllo giurisdizionale rapido sulla misura restrittiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 38922/2024) ha ribadito con forza l’inderogabilità di questi termini, chiarendo che un ritardo procedurale, anche se causato da un disguido della cancelleria, determina l’inefficacia della misura.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato, accusato di violazioni della normativa sugli stupefacenti. L’indagato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di una norma procedurale cruciale: l’art. 309, comma 5, del codice di procedura penale.
La cronologia degli eventi è stata determinante:
– 31 luglio 2023: L’indagato presenta istanza di riesame via PEC.
– 9 agosto 2023: La cancelleria del Tribunale del riesame trasmette la richiesta al Pubblico Ministero, che lo stesso giorno invia gli atti al Tribunale.
Il problema è evidente: tra il deposito dell’istanza e la trasmissione degli atti sono trascorsi ben più dei 5 giorni previsti dalla legge. La difesa ha quindi sostenuto che la misura cautelare avesse perso efficacia a causa di questo ritardo.
La Decisione della Corte e il Termine Riesame Custodia Cautelare
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’eccezione, attribuendo il ritardo a un “disguido involontario della cancelleria” e non a un’inerzia del Pubblico Ministero. Secondo questa interpretazione, la sanzione dell’inefficacia non sarebbe dovuta scattare.
La Corte di Cassazione ha smontato completamente questa tesi, accogliendo il ricorso dell’indagato. I giudici supremi hanno chiarito che la lettura fornita dal Tribunale era errata. Il punto centrale è che il termine riesame custodia cautelare di cinque giorni per la trasmissione degli atti non decorre dalla comunicazione del tribunale al PM, ma dal momento stesso in cui l’istanza di riesame viene depositata dall’interessato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella storica sentenza “Alagni” (n. 25/1998). Questo principio stabilisce che la norma che impone la trasmissione degli atti “immediatamente” e comunque entro cinque giorni è perentoria e mira a tutelare il diritto costituzionale alla libertà personale, garantendo una decisione celere.
La Cassazione ha affermato che la norma sanziona il ritardo dell’apparato giudiziario nel suo complesso. È irrilevante che la colpa sia della cancelleria o del Pubblico Ministero. L’obbligo di dare “immediato avviso” al PM è un dovere che incombe sulla struttura giudiziaria che riceve l’istanza. Un ritardo di diversi giorni, come quello avvenuto nel caso di specie, non può essere considerato “immediato”.
Di conseguenza, il superamento del termine perentorio comporta l’automatica perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, come previsto dall’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale. La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l’ordinanza del riesame sia quella originaria del GIP, dichiarandole inefficaci.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza rafforza un principio di garanzia fondamentale nel sistema processuale penale. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Tutela rafforzata della libertà personale: Viene ribadito che i termini procedurali che incidono sulla libertà di un individuo sono inviolabili e la loro inosservanza comporta conseguenze drastiche.
2. Responsabilità dell’apparato giudiziario: La decisione chiarisce che l’efficienza deve essere garantita da tutti gli uffici giudiziari coinvolti. Un errore o un ritardo della cancelleria ha le stesse gravi conseguenze di un’inerzia del PM.
3. Certezza del diritto: Si conferma che il dies a quo (giorno di inizio) del termine di 5 giorni è il deposito dell’istanza, offrendo un punto di riferimento certo e non soggetto a discrezionalità o a ritardi interni degli uffici.
In conclusione, la pronuncia della Cassazione serve come un monito per tutti gli operatori del diritto: le garanzie procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri essenziali dello Stato di diritto, la cui violazione, anche involontaria, non può che portare alla caducazione degli atti che limitano i diritti fondamentali dei cittadini.
Da quando decorre il termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame?
Il termine decorre dal momento del deposito dell’istanza di riesame da parte dell’indagato o del suo difensore, non dalla successiva comunicazione che la cancelleria fa al Pubblico Ministero.
Un ritardo della cancelleria del Tribunale nel comunicare la richiesta di riesame al Pubblico Ministero giustifica il superamento del termine?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la lettura che giustifica il ritardo a causa di un “disguido involontario” della cancelleria è errata. La norma sanziona il ritardo dell’intero apparato giudiziario, indipendentemente da quale ufficio ne sia responsabile.
Qual è la conseguenza del mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti?
La conseguenza è l’inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare, che deve essere annullata. La violazione del termine perentorio previsto dall’art. 309, comma 5, del codice di procedura penale comporta l’applicazione della sanzione prevista dal comma 10 dello stesso articolo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
oggi. 2 4 OTT, 2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 16/08/2023 del Tribunale di Catanzaro4L
FUNZION.
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
visti udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta per l’indagato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
1.Con ordinanza in data 16 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza in data 4 luglio 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente eccepisce il mancato rispetto del termine dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., perché risultava in atti che la documentazione del fascicolo del PM era pervenuta al Tribunale del riesame in data 9 agosto 2023
fith n71.,
1
q
mentre la richiesta era del precedente 31 luglio 2023, per cui l’ordinanza era inefficace, ai sensi del comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. (primo motivo); lamenta poi la violazione del termine di durata massima della custodia cautelare (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITrO
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza n. 7375/14 RGNR del 4 luglio 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro della quale dichiara l’inefficacia e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, il 8 febbraio 2024