Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19416 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Napoli il 17/09/1963
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente presentata, l’istanza di ricusazione proposta ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nei confronti dei componenti del collegio C della I Sezione del Tribunale di Napoli Nord per avere gli stessi emesso la sentenza a carico di COGNOME Mauro+5 nella quale avevano indebitamente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del giudizio in corso a carico del Di COGNOME.
Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 38, comma 2, e 41, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e dal verbale di udienza del 30 gennaio 2025.
In primo luogo, è erronea l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo la quale l’istanza di ricusazione è tardiva rispetto al provvedimento pregiudicante, depositato il 7 gennaio 2025, del quale il Di COGNOME avrebbe dovuto essere a conoscenza, in quanto la Corte di appello trascura che la difesa del ricorrente ignorava l’esistenza del processo pregiudicante e che la conoscibilità non coincide con la conoscenza effettiva della causa pregiudicante né la Corte di appello ha spiegato in che modo il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza del processo a carico di COGNOME NOMECOGNOME.
In secondo luogo, la Corte di appello non considera che la causa di ricusazione è emersa nel corso dell’udienza del 30 gennaio 2025, ma, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, non con la comunicazione del rigetto dell’istanza di astensione presentata dal collegio, bensì con la produzione da parte del P.m. della sentenza a carco di COGNOME Mauro+ 5, acquisita agli atti. Trattandosi del provvedimento pregiudicante, era necessario conoscerne la motivazione per proporre l’istanza di ricusazione, sicché in udienza la difesa si riservò il diritto di avanzare istanza di ricusazione, effettivamente proposta nel termine di legge in data 1° febbraio 2025, una volta verificata la valutazione incidentale della posizione del ricorrente effettuata dal collegio in detta sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti.
1.1. È corretto il primo rilievo.
L’istanza di ricusazione è stata ritenuta tardiva con affermazione assertiva ovvero sostenendo che la causa pregiudicante doveva ritenersi divenuta nota all’istante al più tardi il 7 gennaio 2025, data di deposito della sentenza emessa nel processo a carico di COGNOME Mauro +COGNOME senza spiegare da quali elementi fosse stata desunta la doverosità o almeno la possibilità di tale conoscenza né chiarire quali ragioni processuali o extraprocessuali dovessero giustificarla.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la causa di ricusazione del giudice, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione, può dirsi divenuta “nota” quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità; né, in assenza di prova della conoscenza effettiva, è sufficiente ai
fini della certezza legale intesa come surrogatoria, il riferimento alla natura dell’atto onde desumerla da essa, mentre l’onere della prova spetta a chi contesti la tempestività della detta dichiarazione (Sez. 6, n. 19533 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260893).
In senso conforme si è affermato che ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell’istanza può dirsi “nota”, nel caso in cui attiene a vicende accadute almeno in parte fuori dall’udienza, solo se è effettivamente conosciuta dalla parte, e non anche se è semplicemente conoscibile, essendo difficoltosa, in tale ipotesi, la verifica del rispetto dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato (Sez. 6, n. 41110 del 18/09/2013, COGNOME, Rv. 256270). Sul punto è stato chiarito che il concetto di conoscibilità è correttamente riferibile solo alle cause di incompatibilità e ricusazione che si contestualizzano in udienza; laddove, invece, la causa di ricusazione si sia verificata fuori dall’udienza, anzi, fuori anche dal processo “pregiudicato” – come nel caso di specie- è più complessa la verifica del rispetto del termine decadenziale, secondo l’ordinaria diligenza.
Proprio in relazione ad un caso analogo a quello in esame, si è affermato che essendo la causa di ricusazione collegata all’avere il giudice ricusato valutato incidentalmente la posizione dei ricorrenti in altro procedimento (celebrato nei confronti di imputati diversi), appare più corretta l’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte che, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., comma 2, per la proposizione della relativa dichiarazione, ritiene che la causa di ricusazione può dirsi “nota” quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, occorrendo fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una “conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa” (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 2, n. 18210, del 30/04/2010, Rv. 247049).
Alla luce di tali coordinate risulta fondato anche il secondo profilo evidenziato nel ricorso.
Pacificamente la causa di ricusazione emerse nel corso dell’udienza del 30 gennaio 2025 con la produzione da parte del P.m. della sentenza “pregiudicante” e la contestuale comunicazione da parte del collegio del rigetto della dichiarazione di astensione presentata il precedente 23 gennaio, cui fece seguito la richiesta di rinvio del difensore dell’imputato al fine di valutare l’eventuale proposizione dell’istanza di ricusazione, poi effettivamente presentata entro il termine decadenziale il successivo 10 febbraio 2025.
Deve, quindi, convenirsi con la difesa del ricorrente sulla differenza tra conoscenza certa e completa della causa di ricusazione e mera conoscibilità,
insufficiente ed inidonea a far decorrere il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, atteso che ciò che rileva ai fini dell’integrazione della
situazione di pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen.
non è la mera pronuncia di una precedente sentenza nei confronti dello stesso soggetto sottoposto al suo giudizio, ma è necessario che il giudice ricusato abbia
espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto: è necessaria, quindi, una valutazione in concreto, raffrontando,
soprattutto, le considerazioni e valutazioni espresse nel giudizio, ritenuto pregiudicante, idonee a costituire concreta manifestazione della situazione di
oggettiva prevenzione in cui viene a trovarsi lo stesso giudice rispetto al nuovo giudizio.
Ne deriva che, trattandosi di causa di ricusazione sorta fuori dal processo, eicA
ma rivelata e resa conoscibile nel corso dell’udienza, ncsi essendo necessaria l’effettiva conoscenza della causa pregiudicante con la verifica, in concreto, delle
valutazioni espresse nella sentenza depositata sulla posizione del ricorrente, il termine per la rituale proposizione della ricusazione non poteva che decorrere dal momento in cui la parte interessata avesse avuto effettiva e integrale conoscenza della causa di ricusazione ed espressamente a tal fine il difensore aveva chiesto un rinvio, accordato, per valutare l’eventuale ricusazione, poi effettivamente proposta entro i tre giorni successivi.
Risulta, pertanto, erronea la decisione della Corte di appello, in quanto fondata sull’impropria assimilazione tra conoscibilità e conoscenza effettiva e completa della causa pregiudicante.
Ritenuta, quindi, tempestiva la dichiarazione di ricusazione, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con contestuale restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la decisione sulla tempestiva dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per la decisione sulla istanza di ricusazione.
Così deciso il 29 aprile 2025
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