Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gela il 10/06/1988
avverso l’ordinanza del 3 aprile 2025 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l’istanza di ricusazione della giudice, NOME COGNOME, proposta da
NOME COGNOME nell’ambito del procedimento RGNR n. 742/2018 pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Caltanissetta.
Ad avviso della Corte di appello l’istanza di ricusazione, presentata il 10 marzo · 2025, era tardiva in quanto il dies a quo per la sua presentazione decorreva dall’udienza del 14 febbraio 2025, in cui la difesa di COGNOME aveva invitato l Giudice ad astenersi e questa si era riservata, con rinvio ad altre udienze successive, fino a rigettare l’istanza il 7 marzo 2025.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, deducendo il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 38 cod. proc. pen., in quanto la Giudice, invitata all’udienza del 14 febbraio 2025 ad astenersi – per avere composto il collegio pronunciatosi sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto sia da COGNOME che dal coimputato, NOME COGNOME – aveva sciolto la riserva all’udienza del 7 marzo 2025, rigettandola; contestualmente il difensore di COGNOME, prima della fine dell’udienza, si era riservato di proporre istanza d ricusazione che, infatti, veniva depositata dal procuratore speciale il 10 marzo 2025, nel rispetto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all decorrenza del termine per la ricusazione dalla data dello scioglimento della riserva sull’invito ad astenersi (Sez. 3, n. 38692 dell’ 11/07/2017).
Nel caso si ritenesse sussistente un contrasto interpretativo sul punto il ricorso sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
2.2. Con memoria difensiva, l’Avvocato NOME COGNOME difensore del predetto ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo la tempestività dell’istanza di ricusazione sulla base dell’orientamento stabilito al riguardo dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014).
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata e dal verbale di udienza, allegati dal ricorso, risulta che a fronte di un’istanza di astensione rivolta alla Giudice Santacroce all’udienza del 14 febbraio 2025, in relazione alla quale costei si era
riservata la decisione sciogliendo la riserva all’udienza del 7 marzo 2025, non vi è stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto il difensore di NOME COGNOME si è limitato a farsi rilasciare la procura speciale per presentarla, anticipandone la successiva formalizzazione cui aveva provveduto il 10 marzo 2025 con il deposito in Cancelleria.
Pertanto, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione, la cui causa era a conoscenza del difensore sin dal 14 febbraio 2025 – udienza in cui aveva invitato la Giudice ad astenersi -, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, secondo la quale «In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all’astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto l decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d’incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell’invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva» (Sez. 1, n. 5229 del 28/10/2020, dep. 2021, Cerisano, Rv. 280973; Sez. 2, n. 23902 del 23/04/2024, COGNOME).
Non è fondata la tesi difensiva basata sull’asserita mancata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260096), che riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice sia stato invitato ad astenersi e, sciogliendo la riserva, si sia effettivamente astenuto.
Nel caso in esame, invece, la dott.ssa COGNOME è stata invitata ad astenersi, si è riservata, ma poi, a scioglimento della riserva, ha rigettato l’istanza, con i logico corollario che il termine per proporre la ricusazione decorreva dalla data dell’invito all’astensione e non dal successivo provvedimento di rigetto.
Peraltro, la tesi difensiva comporterebbe un effetto non consentito dall’ordinamento in quanto, attesa la già menzionata autonomia tra i termini della procedura di astensione e quelli della procedura di ricusazione (Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258364), ove si permettesse al difensore di avanzare in qualsiasi momento una richiesta al giudice di astenersi, atto non contemplato dal sistema processuale, il mancato accoglimento dell’invito all’esito dello scioglimento della riserva determinerebbe una rimessione in termini per presentare l’istanza di ricusazione, con il contestuale aggiramento del termine perentorio previsto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., posto a presidio, invece, della indispensabile celerità della decisione sull’imparzialità del giudice che decide.
Peraltro, nella specie, il difensore pur avendo espresso genericamente la volontà di presentare istanza di ricusazione per il proprio assistito («preannuncio la ricusazione», pag. 14 del verbale del 7 marzo 2025), neanche in quella sede
assolse all’onere di provvedervi, prima del termine dell’udienza, con apposita dichiarazione e riserva di allegazione dei documenti nei tre giorni successivi (Sez.
U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, cit.), avendo depositato l’istanza di ricusazione solo il 10 marzo 2025.
3. Alla stregua di tali rilievi, escluso che vi siano i presupposti per investir della questione le Sezioni unite, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente