Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47007 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 23/01/1984
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di ricusazione del giudice NOME COGNOME presentata da NOME COGNOME, imputato davanti alla Corte di assise di Napoli, del cui collegio fa parte il giudice ricusato, del reato di cui agli artt. 575, 577, 416-bis.1 cod. pen., commesso in danno di NOME COGNOME il 6 ottobre 2021, e della connessa detenzione e porto di arma da fuoco, aggravato anch’esso ai sensi dell’art 416-bis.1 cod. pen.
L’istanza di ricusazione evidenzia che la medesima giudice era stata presidente del collegio della Corte d’assise di Napoli che aveva deciso il processo a carico di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 575, 577, 416-bis.1 cod. pen. in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, commessi in Napoli il 20 luglio 2022, e che in quella sentenza il giudice avrebbe espresso un giudizio di colpevolezza sullo stesso fatto oggetto del processo pendente a carico di NOME COGNOME nella parte in cui, nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato, e collaboratore di giustizia, NOME COGNOME aveva riportato le dichiarazioni rese da questi circa il coinvolgimento di COGNOME nell’omicidio COGNOME.
La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza, perchØ presentata oltre il termine di tre giorni dal momento in cui Ł divenuta nota la causa di ricusazione prevista dall’art 38 cod. proc. pen.
Secondo il ragionamento del giudice del merito, il termine di tre giorni deve ritenersi decorrere dalla data del 9 luglio 2024 in cui il difensore era stato autorizzato ad estrarre copia della sentenza pregiudicante, ed in cui, quindi, il provvedimento pregiudicante era conoscibile con l’ordinaria
diligenza, mentre l’istanza di ricusazione Ł stata depositata soltanto il 15 luglio 2024.
Non può farsi decorrere il termine di tre giorni previsto dalla legge processuale dalla data dell’11 luglio 2024, in cui il difensore ha materialmente ritirato copia degli atti, perchØ, per far decorrere il termine, Ł sufficiente la conoscibilità del fatto secondo l’ordinaria diligenza, e non la conoscenza effettiva dello stesso, altrimenti si farebbe dipendere la decorrenza del termine da un comportamento del diretto interessato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ l’autorizzazione all’estrazione di copia della sentenza pregiudicante Ł stata notificata a mezzo p.e.c. al difensore il 9 luglio 2024 alle 14:48, quindi dopo l’orario di chiusura degli uffici del Tribunale; a ciò consegue che la prima data utile per la presentazione della richiesta di copie era il 10 luglio 2024; il difensore ha chiesto la copia lo stesso 10 luglio 2024, ed alle 15:44 ha pagato i diritti di copia tramite piattaforma PagoPA ; il giorno successivo ha estratto copia della sentenza, pur avendo due giorni di tempo per poterlo fare, considerato che il termine doveva farsi decorrere dall’11 luglio, data di effettiva conoscenza della sentenza pregiudicante, e che il 14 luglio cadeva di domenica, l’ultimo giorno utile per la proposizione della dichiarazione di ricusazione era il 15 luglio.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il giudice del merito ha ritenuto che il termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., entro cui deve essere presentata l’istanza di ricusazione, dovesse farsi decorrere dalla data di conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, e non da quella di conoscenza effettiva del provvedimento pregiudicante.
Il ricorso deduce che la conoscenza effettiva del provvedimento pregiudicante Ł avvenuta l’11 luglio 2024 con il ritiro della copia della sentenza, ma che in ogni caso nessun rimprovero di negligenza può essere mosso al difensore del ricorrente che ha pagato i diritti, ed estratto copia, appena autorizzato dall’autorità giudiziaria.
L’argomento Ł fondato.
1.1. Nella giurisprudenza della Corte si rinvengono, in effetti, come evidenziato anche dal giudice del merito, due orientamenti in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine di cui all’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., per proporre l’istanza di ricusazione.
Un primo orientamento ritiene che ‘ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza’ (Sez. 2, Sentenza n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME Rv. 282627; nello stesso senso in precedenza Sez. 6, n. 2542 del 26/11/2003, dep. 2004, Previti, Rv. 228267, Sez. 2, Sentenza n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia Rv. 247049, Sez. 5, n. 36886 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 257183, e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 1, Sentenza n. 25003 del 31/05/2022, GiofrŁ, Rv. 283445).
Un secondo orientamento ritiene, invece, che ‘la decorrenza del termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione deve riferirsi ad una conoscenza effettiva e completa della relativa causa, nei suoi termini fattuali e giuridici, e non ad una mera situazione di conoscibilità
secondo l’ordinaria diligenza’ (Sez. 1, Sentenza n. 16671 del 27/02/2013, Testa, Rv. 255845; in senso conforme nella giurisprudenza precedente, Sez. 1, n. 39128 del 17/09/2003, COGNOME, Rv. 225996; Sez. 5, n. 4396 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242609; Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, COGNOME, Rv. 243224; in quella successiva, Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260893, e Sez. 2, Sentenza n. 39415 del 09/09/2019, COGNOME, Rv. 277105).
1.2. Il giudice del merito aderisce al primo orientamento, e nell’ordinanza impugnata cita esplicitamente la sentenza COGNOME sopra citata, il cui principio di diritto ritiene applicabile anche al caso sottoposto al suo esame.
La conclusione cui Ł giunto il giudice del merito non Ł corretta.
La sentenza COGNOME aveva avuto, infatti, ad oggetto un caso in cui il provvedimento asseritamente ‘pregiudicante’ era stato emesso nel processo ‘pregiudicato’. La fattispecie riguardava, infatti, una deduzione di incompatibilità dei giudici che avevano pronunciato sentenza contro un imputato che era stato stralciato dal processo principale, che era proseguito, poi, nei confronti di altri imputati, che avevano sostenuto successivamente che la sentenza emessa nei confronti dell’imputato stralciato e prosciolto contenesse l’anticipazione di una affermazione di responsabilità nei loro confronti.
In una fattispecie di quel tipo la Suprema Corte ebbe ad affermare che il termine per presentare l’istanza di ricusazione doveva farsi decorrere non dal momento in cui gli imputati, che nel processo erano assenti, ne avevano avuto conoscenza effettiva, ma da quella in cui essi ne avrebbero potuto avere conoscenza secondo l’ordinaria diligenza (‘gli imputati COGNOME e COGNOME risultavano legittimamente partecipi con i loro difensori, non essendo stata ancora stralciata la loro posizione, dell’udienza del 30/11/2020 ove veniva pronunciata la sentenza nei confronti dei coimputati con riserva di deposito di motivazione nel termine indicato. Questa circostanza in fatto ha integrato quella “situazione obiettiva di pubblicità” della condizione di pretesa incompatibilità, essendo stati gli imputati, a tutti gli effetti, messi nelle condizioni di poter “seguire” gli epiloghi del procedimento pregiudicante ed avere piena conoscibilità dei contenuti motivazionali della sentenza pronunciata a carico dei predetti coimputati all’atto del suo deposito’).
Si tratta di una situazione molto diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui il ‘provvedimento pregiudicante’ non Ł stato emesso nel ‘processo pregiudicato’, nØ Ł stato versato in esso, in modo da poter essere conosciuto dalle parti che devono essere considerate presenti; la sua conoscenza Ł stata acquisita soltanto per l’iniziativa personale della parte che si Ł attivata in tal senso.
La diversità di situazione tra il caso in cui il ‘provvedimento pregiudicante’ Ł stato emesso, o versato, nel ‘processo pregiudicato’, ed il caso in cui lo stesso non Ł stato reso conoscibile nel ‘processo pregiudicato’, Ł evidenziata nella giurisprudenza di legittimità piø recente, in particolare nella sentenza Tibia della Seconda sezione sopra citata, che ha rilevato che con l’espressione ‘divenire noto’, contenuta nell’art. 38 citato, ‘si Ł inteso prendere in considerazione una situazione obiettiva di pubblicità, ricollegata alla conoscibilità della causa pregiudicante mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, Ł altrettanto vero che tale tipo di conoscibilità Ł realmente valutabile solo se riferita alle cause di incompatibilità e ricusazione che si contestualizzano in udienza (Sez. 2, n. 18210, del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049). Qualora invece la causa di ricusazione si sia verificata fuori dall’udienza (e fuori anche dal processo “pregiudicato”) Ł piø complessa la verifica del rispetto del termine decadenziale, secondo il paradigma della ordinaria diligenza. SicchØ in tale evenienza, che si attaglia perfettamente al caso qui in esame, essendo la causa di ricusazione collegata all’aver il giudice ricusato valutato incidentalmente la posizione dei ricorrenti in altro procedimento (celebrato nei confronti di imputati diversi), appare piø corretta l’interpretazione (ormai
consolidata nella giurisprudenza della Corte) che, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., comma 2, per la proposizione della relativa dichiarazione, ritiene che la causa di ricusazione può dirsi “nota” quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l’onere della prova della conoscenza a chi ne contesta la tempestività’.
1.3. Seguendo il percorso logico della sentenza COGNOME, pertanto, il caso oggetto dell’odierno giudizio, in cui il ‘provvedimento pregiudicante’ non Ł stato emesso, nØ versato, nel ‘processo pregiudicato’, la causa di ricusazione può dirsi “nota” soltanto nel momento in cui Ł effettivamente conosciuta dalla parte.
Ed, in effetti, questo approdo interpretativo Ł stato già sostenuto da questa Corte in una fattispecie esattamente in termini a quella in esame nella pronuncia Testa, citata sopra, in cui questa Sezione affermò che ‘l’avvenuta pubblicazione di una precedente sentenza emessa nei confronti di soggetti diversi da colui che Ł imputato in un successivo processo, la posizione del quale, tuttavia, in ordine alla sua penale responsabilità, sia stata già valutata nel giudizio cui Ł rimasto estraneo dallo stesso giudice investito del processo che lo riguarda, non Ł idonea, di per sŁ, a rendere nota la causa di incompatibilità’.
La naturale prosecuzione di questo percorso logico Ł che, come non Ł idonea la pubblicazione del ‘provvedimento pregiudicante’ a rendere nota la esistenza della causa di incompatibilità, non lo Ł neanche il deposito dell’autorizzazione che permette l’estrazione di copia dello stesso, conseguendo la conoscenza effettiva della causa di incompatibilità solo alla materiale acquisizione del ‘provvedimento pregiudicante’.
Ne consegue che il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME