Termine Ricorso Cassazione: La Notifica al Difensore fa Scattare il Countdown
Nel labirinto delle procedure legali, i termini sono boe non oltrepassabili. Rispettarli è fondamentale per garantire la validità di ogni azione processuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la diligenza nel calcolare il termine ricorso cassazione, specialmente quando la notifica di un atto avviene presso il difensore domiciliatario. Analizziamo una decisione che ha dichiarato inammissibile un ricorso proprio per un ritardo di pochi giorni, evidenziando le gravi conseguenze di un errore di calcolo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale complesso. Un imputato, già condannato in primo grado a diciassette anni di reclusione per reati molto gravi, tra cui duplice omicidio e tentato omicidio, viene raggiunto da un’ulteriore misura. Il Tribunale competente, in funzione di riesame, applica nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di espatrio.
L’ordinanza che dispone tale misura viene notificata in data 27 novembre 2024 al suo avvocato difensore, il quale era stato nominato anche domiciliatario sin dal primo grado di giudizio. L’imputato, tramite il suo legale, decide di impugnare questo provvedimento e deposita il ricorso per cassazione in data 11 dicembre 2024.
A prima vista, una normale dialettica processuale. Tuttavia, un dettaglio temporale si rivelerà fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte sul termine ricorso cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso una decisione netta e inappellabile: il ricorso è inammissibile. La motivazione non risiede nel merito delle argomentazioni difensive, che non vengono neppure esaminate, ma in una questione puramente procedurale: il ricorso è stato presentato fuori tempo massimo.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave di volta della pronuncia risiede nell’interpretazione degli articoli 311 e 610 del codice di procedura penale.
Il ragionamento della Suprema Corte è lineare:
1. Il Termine Perentorio: L’articolo 311 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari è di dieci giorni.
2. La Decorrenza del Termine: Il ‘dies a quo’, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere questo termine, è quello della notificazione dell’atto. Nel caso specifico, la notifica è stata effettuata il 27 novembre 2024.
3. Validità della Notifica: La Corte ha sottolineato che la notificazione eseguita presso il difensore, quando questo è stato nominato anche domiciliatario dall’imputato, è pienamente valida ed efficace. L’elezione di domicilio presso il legale è un atto di fiducia che centralizza tutte le comunicazioni processuali, rendendo il difensore il punto di riferimento ufficiale per la ricezione degli atti.
4. Il Calcolo Fatale: Contando i dieci giorni a partire dal 27 novembre 2024, il termine ultimo per depositare il ricorso scadeva il 7 dicembre 2024. Il deposito, avvenuto l’11 dicembre 2024, è risultato quindi tardivo.
Di fronte a questa tardività, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione dell’inammissibilità, che opera di diritto al semplice verificarsi del superamento del termine.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la perentorietà dei termini processuali non ammette deroghe. La scelta di eleggere domicilio presso il proprio avvocato è una prassi comune e funzionale, ma impone un livello di attenzione e comunicazione tra assistito e legale ancora più elevato. Ogni notifica ricevuta dal difensore è come se fosse stata ricevuta direttamente dall’imputato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di decorrenza dei termini per le impugnazioni. La decisione serve da monito: un errore procedurale, anche di pochi giorni, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, con conseguenze economiche non trascurabili.
Da quando decorre il termine per impugnare un’ordinanza in materia cautelare?
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’ordinanza. Se l’imputato ha eletto domicilio presso il proprio difensore, la notifica a quest’ultimo è valida ed efficace per far scattare il termine perentorio.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione depositato oltre il termine previsto dalla legge?
Il ricorso depositato oltre il termine di dieci giorni, come previsto dall’art. 311 del codice di procedura penale, viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminarne il merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LA MORRA il 05/05/1954 avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti e l ‘ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con provvedimento del 13 novembre 2024, il Tribunale di Torino, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare del divieto di espatrio in relazione al procedimento nel quale ha riportato, in primo grado (giusta sentenza della Corte di assise di Asti del 4 dicembre 2023), la condanna a diciassette anni di reclusione per due delitti di omicidio e un tentato omicidio;
l’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore, avv. NOME COGNOME in proprio e in qualità di domiciliatario di NOME COGNOME in data 27 novembre 2024;
l’elezione di domicilio risulta sin dalla sentenza di primo grado;
il ricorso per cassazione è stato interposto in data 11 dicembre 2024, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen.;
ai fini della decorrenza del predetto termine è valida ed efficace la notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario nominato nel corso del procedimento di cognizione al quale afferisce il subprocedimento cautelare;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis , cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025