Termine ricorso Cassazione: le conseguenze del deposito tardivo
Il rispetto del termine ricorso Cassazione rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale italiana. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito come l’inosservanza delle tempistiche legali comporti l’inammissibilità automatica dell’impugnazione, precludendo ogni valutazione nel merito della vicenda giudiziaria.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il rigetto di una richiesta difensiva basata sull’art. 297 c.p.p. Il difensore del soggetto coinvolto ha proposto ricorso per Cassazione, ma la presentazione dell’atto è avvenuta sensibilmente oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge. Nello specifico, la notifica del provvedimento impugnato era stata completata il 23 giugno, mentre il ricorso è stato depositato solo il 13 luglio. Questo scarto temporale ha reso l’impugnazione tardiva rispetto ai termini perentori previsti dal codice.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato la tempistica del deposito, rilevando immediatamente la tardività dell’azione. Poiché il termine ricorso Cassazione per questo tipo di provvedimenti è fissato in dieci giorni, il ritardo di circa venti giorni ha reso l’atto giuridicamente nullo ai fini della prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi applicato la procedura semplificata per le cause di inammissibilità manifesta, senza procedere alla discussione in udienza.
Termine ricorso Cassazione e sanzioni pecuniarie
Oltre alla perdita della possibilità di vedere riesaminato il proprio caso, la tardività comporta oneri economici significativi. La legge prevede infatti che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la sanzione è stata determinata in tremila euro, evidenziando la severità dell’ordinamento verso ricorsi palesemente fuori termine che intasano inutilmente la macchina giudiziaria.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul dato oggettivo della scadenza dei termini. L’art. 311 c.p.p. stabilisce in modo perentorio il termine di dieci giorni per l’impugnazione delle ordinanze emesse in sede di riesame o appello cautelare. La decorrenza del termine è stata individuata nel momento dell’ultima notifica valida, avvenuta nei confronti del difensore il 23 giugno. Non essendovi margini di discrezionalità di fronte a un termine perentorio non rispettato, la Corte ha dovuto dichiarare l’inammissibilità de plano, rilevando come il diritto di impugnazione si fosse ormai estinto per decadenza.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza cruciale della tempestività nell’esercizio del diritto di difesa. Il termine ricorso Cassazione non è una mera formalità, ma un requisito di ordine pubblico processuale volto a garantire la certezza del diritto e la celerità dei procedimenti. La negligenza o l’errore nel calcolo dei giorni disponibili preclude definitivamente l’accesso al terzo grado di giudizio, gravando inoltre la parte di pesanti sanzioni pecuniarie che si aggiungono alle spese legali già sostenute.
Cosa succede se si deposita un ricorso in Cassazione oltre i termini previsti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame del merito e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza cautelare in Cassazione?
Il termine ordinario previsto dall’articolo 311 del codice di procedura penale è di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Da quando inizia a decorrere il tempo per presentare il ricorso?
Il termine decorre dall’ultima notifica effettuata, solitamente quella al difensore o all’imputato, a seconda di chi riceve l’atto per ultimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47179 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che avverso all’ordinanza sopra indicata – con la quale il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta difensiva proposta a norma dell’art. 297 comma 3, cod. proc. pen – il difensore dell’COGNOME ha presentato ricorso per cassazione il 13 luglio 2023, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 23 giugno 2023, data ultima della notifica di quella ordinanza a quel patrocinatore (essendo stata notificata al suo assistito il giorno precedente);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023