Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20928 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
R.G.N. 12620/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 25/06/1967 avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17/01/2025, con cui era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre dal giorno 11/06/2023 al giorno 11/12/2023. La decisione reiettiva trae origine dalla constatazione che il provvedimento di rigetto Ł stato notificato in data 18/01/2025, mentre il reclamo Ł stato proposto il 31/01/2025, ossia allorquando era vanamente decorso il termine di dieci giorni, di cui all’art. 69-bis comma 5 legge 26 luglio 1975, n. 354.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 69-bis comma 5 Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen. Il reclamo era stato avanzato allorquando erano trascorsi solo sette giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, essendo stato effettuato tale adempimento in data 18/01/2025. Da tale errore Ł derivata la violazione delle norme richiamate e, nel contempo, la omessa valutazione nel merito delle doglianze difensive, poste a fondamento della impugnazione ritualmente proposta.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
¨ anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo” – quest’ultimo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito in sede di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che questa Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Con il motivo unico di ricorso, la difesa si duole dell’errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza, laddove ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal condannato, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata; la decisione si fonda, come già chiarito in parte narrativa, sul rilievo del mancato rispetto del termine di dieci giorni, stabilito dall’art. 69-bis Ord. pen. Il controllo degli atti contenuti nell’incarto processuale ed allegati anche al ricorso, però, dimostra la fondatezza della doglianza difensiva, stante la tempestività del
reclamo dichiarato inammissibile; il provvedimento di rigetto adottato dal Magistrato di sorveglianza, infatti, Ł stato notificato il 18/01/2025, mentre il reclamo de quo Ł stato inviato a mezzo pec il 25/01/2025, ossia nel pieno rispetto del suddetto termine.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME