Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 19.1.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 19.1.2024, la Corte d’Appello di Messina confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 424, comma 2, cod. pen., pronunciata in data 17.4.2023 dal g.i.p. del Tribunale di Messina all’esito di un giudizio abbreviato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che, dopo la scadenza del
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termine per chiedere la trattazione orale e la partecipazione dell’imputato all’udienza d’appello, aveva tuttavia depositato in data 13.1.2024 una memoria, con cui faceva presente che l’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, intendeva presenziare all’udienza e, pertanto, formulava richiesta di fissare una nuova udienza onde consentirlo. Invece, l’udienza del 19.1.2024 aveva avuto luogo comunque senza la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti e l’appello era stato deciso.
Si censura, dunque, che ne sia derivata una violazione del diritto di difesa dell’imputato, il quale ha diritto a partecipare all’udienza anche nel caso in cui lo richieda con modalità difformi rispetto al modello legale.
Con requisitoria scritta del 23.4.2024, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta dell’imputato di partecipazione all’udienza della Corte d’Appello in camera di consiglio debba essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso della data fissata per i giudizio di appello.
Nel caso di specie, la stessa memoria difensiva del 13.1.2024 fa seguire, a sostegno della richiesta di partecipazione all’udienza, alcune considerazioni sulla sua ammissibilità sebbene presentata oltre i termini, che per vero sono le stesse richiamate anche dal ricorso e che fanno riferimento ad una sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione (Sez. 6, n. 15139 dell’11/11/2021, dep. 2022), dalla quale si evincerebbe – ad avviso del ricorrente – il principio secondo cui l’imputato ha diritto a partecipare all’udienza anche nel caso in cui lo richieda con modalità difformi rispetto al modello legale.
In realtà, la sentenza citata nella memoria, prima, e nel ricorso, poi, riguardava il diverso caso di un imputato che, nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva presentato richiesta di partecipare all’udienza personalmente anziché tramite il difensore, come prevedeva l’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 per il periodo emergenziale, ma comunque tempestivamente (e cioè, quindici giorni liberi prima dell’udienza).
Quindi, laddove la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione afferma, nella sentenza richiamata nel ricorso, che la difformità dal modello legale non determina la inammissibilità della richiesta, fa riferimento nel caso concreto ad una richiesta comunque presentata nei termini e a una difformità non sanzionata espressamente dalla
legge con la inammissibilità o con la preclusione del suo esame da parte del giudice.
Non è il caso di specie, che riguarda la inosservanza di specifiche forme espressamente previste dalla legge a pena di decadenza: dunque, quello previsto dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. è un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l’atto al cui compimento era preordinato diventa inammissibile e la parte decade dal potere di compierlo.
Infatti, il termine perentorio in questione (come ogni altro termine perentorio), oltre che essere diretto a stabilire il momento entro il quale è consentito l’esercizio di un diritto ad una parte, opera anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALE altre parti e dello stesso processo.
Sotto questo profilo, deve considerarsi che l’art. 598-bis cod. proc. pen. è stato previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 per introdurre la regola secondo cui la modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello è quella scritta, evidentemente al fine di ridurre i tempi di celebrazione del secondo grado di giudizio.
Di conseguenza, il legislatore ha dettato tempi di esercizio del diritto alla trattazione orale e alla partecipazione all’udienza di appello che consentissero, allo stesso momento, il rispetto RAGIONE_SOCIALE coesistenti esigenze di celerità del rito e di ragionevole durata del processo. Così assicurato il bilanciamento tra le differenti esigenze in gioco, il termine perentorio rimasto inosservato, pertanto, resta improrogabile “salvo che la legge disponga altrimenti”, secondo la regola generale prevista dall’art. 173, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14.5.2024