Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27584 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mola Di Bari il 11/03/1971
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Bari
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 15 ottobre 2024 (dep. il 17 dicembre 2024) che, quale Giudice del rinvio, ha provveduto sull’istanza avanzata ex art. 611 cod. proc. pen. dal medesimo condannato;
considerato che:
l’ordinanza impugnata è stata notificata a mani proprie al ricorrente detenuto il 19 dicembre 2024 (ed era già stata notificata a mezzo PEC al suo difensore avvocato NOME COGNOME il 17 dicembre 2024) e non invece il giorno 20 dicembre 2024, come indicato nel ricorso;
il termine per l’impugnazione è pari a quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), co proc. pen.) decorrenti «dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio» (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; cfr. Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 – dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668 01);
– ragion per cui esso – che decorreva dalla più recente notifica nei confronti de condannato – spirava il 3 gennaio 2025 e il ricorso, presentato il 4 gennaio 2025 (a mezzo PEC),
è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano
ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis,
cod. proc. pen. – consegue, ex art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sen
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025.