Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5000 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5000 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALENZA il 24/10/1987
avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Alessandria ha applicato con sentenza del 25/0//2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta di NOME COGNOME con il consenso del Pubblico Ministero, la pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900 di multa per plurime condotte di truffa aggravata, pena sostituita nella misura di 1210 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere entro il termine di anni uno e mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Tribunale di Alessandria ha inoltre disposto che il ricorrente rispetti specifiche prescrizioni ai sensi degli artt. 56bis e 56ter della l. n. 689 del 1981.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione depositato in data 20/09/2024, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 20bis cod. pen., 545bis cod. proc. pen., nonchØ 56ter l. n. 689 del 1981, attesa la prescrizione imposta del divieto di allontanamento dal territorio della Regione Piemonte in assenza di autorizzazione; prescrizione che non era stata in alcun modo concordata tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto oltre il termine previsto per legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen.; il termine per impugnare deve infatti essere
individuato nella misura di giorni quindici, termine ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso in data 20/09/2024 in considerazione della data di pronuncia e deposito della sentenza (25/07/2024).
All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME