Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20036 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a AVEZZANO il 24/01/1963
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME FrancoCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 25/11/2024 che, in
parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine al reato di tentata sottrazione di cosa
sottoposta a sequestro, così
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riqualificata
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l’originaria contestazione di appropriazione indebita.
2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo.
La sentenza impugnata risulta pronunciata all’udienza del 25 novembre 2024
senza la presenza delle parti, con termine per il deposito della motivazione entro il 31 dicembre 2024. La decisione risulta essere stata comunicata lo stesso 25
novembre 2024 al difensore domiciliatario dell’imputato e la motivazione depositata nei termini stabiliti (il 24 dicembre 2024).
Dalla lettura della sentenza di primo grado, pronunciata a seguito di rito abbreviato, e dal verbale dell’udienza del 28/02/2023 in cui la decisione venne
deliberata risulta, altresì, che l’imputato era presente.
Ne consegue, pertanto, che il termine per impugnare la sentenza di appello col ricorso per cassazione era di giorni quarantacinque a norma dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., decorrente dal 1° gennaio 2025 e con scadenza al 14 febbraio 2025.
L’impugnazione, invece, risulta presentata il 18 febbraio 2025.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 aprile 2025.