Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5205 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5205 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza in data 06/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI PA-
COGNOME NOME nato il 13/05/1986 a PALERMO LERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/02/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 22/05/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera.
Deduce:
1.1. Vizio di motivazione e travisamento del fatto/prova in ordine alle dichiarazioni delle persone offese/parti civili e delle dichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria.
1.1.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello è incorsa in gravissimi ed evidenti travisamenti della prova in ordine alle dichiarazioni rese dalle persone offese e dal testimone di polizia giudiziaria, in riferimento al riconoscimento dell’imputato e alla riconducibilità al COGNOME delle condotte contestate, così da trasfondersi in un vizio di illogicità della motivazione.
A sostegno dell’assunto vengono compendiate e illustrate le dichiarazioni rese da COGNOME NOME e di NOME COGNOME.
1.1.2. Il ricorrente denuncia altresì la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha valorizzato la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che ha riferito su quanto ascoltato (e non verbalizzato) da COGNOME quando già doveva essere sentito nella qualità di indagato, così valorizzando dichiarazioni assolutamente inutilizzati a fini decisori.
1.1.3. Denuncia, infine, “il travisamento del dato emergente dalla fonte di prova stesso, laddove il verbalizzante non ha mai riferito di avere contestato personalmente la titolarità dell’agenzia”, visto che nel corso del suo esame ha escluso di avere svolto attività investigative per ricavare tale dato da fonti certe quali visure camerali, sopralluoghi, pedinamenti accertamenti informatici, etc..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato tardivamente.
La sentenza impugnata, invero, è stata pronunciata il 6 febbraio 2024, con termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni.
Le motivazioni della sentenza sono state depositate tempestivamente il 16 aprile 2024, con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione era pari a 45 giorni, decorrenti dal 6 maggio 2024, ossia dalla data di scadenza dei novanta giorni riservati per il deposito della motivazione, per come disposto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,.
Il termine per la presentazione del ricorso, dunque, andava a scadere il 20 giugno 2024.
Il ricorso, invece, è stato presentato il 5 luglio 2024, quando il termine ora indicato era oramai spirato.
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Va precisato che nella fattispecie non si applica la proroga di quindici giorni del termine fissato per proporre impugnazione previsto dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. in favore dell’imputato giudicato in assenza, atteso che la trattazione è stata cartolare.
Va, infatti, precisato che «in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Così, Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 – 01; Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv. 286265 – 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2025