Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10306 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 22 novembre 2023, il Tribunale di Bologna ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di truffa e ricettazione.
In data 23 settembre 2024, l ‘imputato ha proposto appello avverso detta sentenza. Con ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte di Appello di Perugia, ha dichiarato inammissibile -perché tardivol’appello proposto dal Nacar .
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza di inammissibilità.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del termine di cui all’art. 172 cod. proc. pen .
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la sentenza di primo grado sarebbe stata tempestivamente depositata, senza tenere conto che la
stessa è stata depositata il 22 gennaio 2024 e, quindi, in corrispondenza del sessantunesimo giorno dalla lettura del dispositivo.
A giudizio della difesa, l ‘imputato, stante il tardivo deposito della motivazione, aveva diritto a ricevere l’avviso di deposito previsto dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., avviso mai notificato al Nacar con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
È stata, altresì, eccepita l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta -effettuata a mezzo Pec àsubito dopo la lettura del dispositivo- con cui la difesa dell’imputato aveva richiesto ‘ la copia della sentenza e/o del dispositivo, con preghiera di conoscere l’eventuale termine che il giudice aveva riservato per il deposito della motivazione ‘ (vedi pag. 2 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato .
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto inammissibile l’atto di appello in considerazione della sua tardività. L ‘accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che:
In data 22 novembre 2023 il Tribunale di Bologna ha emesso sentenza di condanna nei confronti del Nacar, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo:
In data 22 gennaio 2024 è stata depositata la motivazione della menzionata sentenza di condanna;
In data 22 settembre 2024 è stato depositato l’atto di appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ciò premesso deve essere rimarcato che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la motivazione della sentenza oggetto di ricorso, è stata depositata nel rispetto del termine indicato nel dispositivo letto all’udienza del 22 novembre 2023.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la sentenza, il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo, è tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, dovuto esclusivamente per la sentenza depositata oltre il termine espressamente indicato in dispositivo (vedi Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251494-01; negli stessi termini Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004 -01 e Sez. 2, n. 41 del 19/12/2024, Sblendorio, non massimata).
Nel caso di specie, il termine di sessanta giorni stabilito per il deposito della motivazione scadeva domenica 21 gennaio 2024 e, quindi, detta motivazione è
stata tempestivamente depositata il successivo lunedì 22 gennaio 2024 con conseguente inconferenza del riferimento all’avviso di avvenuto deposito della motivazione, che nel caso di specie non andava effettuato.
Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive inerenti alla mancata risposta all’istanza con cui l’imputato aveva chiesto di ‘ conoscere l’eventuale termine che il giudice aveva riservato per il deposito delle motivazioni ‘ (vedi pag. 2 del ricorso) nonché alla lamentata omessa comunicazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., non avendo l’imputato alcun diritto a ricevere tali informazioni ed avvisi.
Il termine di 45 giorni per proporre appello (decorrente dal 22 gennaio 2024 ed aumentato di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) scadeva, pertanto, il 22 marzo 2024 con conseguente tardività del gravame depositato in data 22 settembre 2024.
È, quindi, corretta la valutazione di intempestività dell’appello, pacificamente depositato senza rispettare il termine per impugnare, coerentemente computato dalla Corte territoriale valorizzando la data di scadenza del termine stabilito dal dispositivo della decisione gravata per il deposito della sentenza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025