Termine per Impugnare: l’Avviso Errato della Cancelleria Non Salva dal Ritardo
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze è un pilastro fondamentale. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il termine per impugnare una sentenza è perentorio e la sua decorrenza è stabilita dalla legge, non da eventuali comunicazioni, anche se errate, della cancelleria. Questa decisione serve da monito sulla necessità di calcolare con precisione i termini processuali, la cui violazione comporta la drastica sanzione dell’inammissibilità.
Il caso: un ricorso per cassazione depositato fuori tempo massimo
La vicenda processuale riguarda un imputato che ha presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. La sentenza d’appello era stata emessa il 19 giugno 2023, con un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. La Corte territoriale ha rispettato tale termine, depositando la motivazione il 18 settembre 2023 (essendo il giorno precedente, il 17 settembre, una domenica).
Da quel momento, la difesa aveva a disposizione un termine perentorio per presentare il ricorso in Cassazione, che scadeva il 16 novembre 2023. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 4 aprile 2024, ben oltre la scadenza prevista. La difesa ha probabilmente fatto affidamento su un avviso di deposito della motivazione notificato dalla cancelleria, ritenendo che tale comunicazione potesse spostare in avanti la decorrenza dei termini. La Cassazione, però, è stata di avviso contrario.
La chiarezza sul termine per impugnare
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, chiarendo in modo inequivocabile la regola sulla decorrenza del termine per impugnare. Il punto centrale è che se il giudice rispetta il termine per il deposito della motivazione (anche se lo fa l’ultimo giorno utile, o il primo giorno lavorativo successivo se la scadenza cade in un giorno festivo), il termine per l’impugnazione inizia a decorrere da quella data. In questo scenario, la legge non prevede la necessità di alcuna notifica o comunicazione alle parti.
L’eventuale avviso di deposito inviato ‘per errore’ dalla cancelleria è un atto ultroneo, cioè non dovuto, e non ha alcun effetto giuridico sulla decorrenza del termine. Affidarsi a tale comunicazione è un errore che può costare caro, come dimostra questo caso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme del codice di procedura penale (artt. 544 e 585 c.p.p.). I giudici hanno specificato che la notifica o la comunicazione dell’avviso di deposito sono necessarie solo quando la motivazione viene depositata oltre il termine inizialmente fissato dal giudice. Solo in quella circostanza il termine per impugnare decorre dalla data della notifica.
Nel caso di specie, invece, il deposito era avvenuto tempestivamente. Pertanto, la decorrenza del termine era fissata per legge dalla data del deposito stesso. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui un atto non dovuto, come un avviso erroneamente spedito, non può modificare i termini processuali la cui decorrenza è stabilita ex lege. Di conseguenza, il ricorso, depositato mesi dopo la scadenza, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia della Cassazione è un importante promemoria per tutti gli operatori del diritto. La gestione dei termini processuali richiede la massima attenzione e non ammette deroghe basate su prassi o comunicazioni non previste dalla legge. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. La legge prevale sulla prassi: La decorrenza dei termini è stabilita dal codice e non può essere modificata da atti amministrativi della cancelleria, se non nei casi espressamente previsti.
2. Calcolo autonomo: L’avvocato difensore ha l’onere di calcolare autonomamente e con precisione i termini per l’impugnazione, monitorando il deposito della motivazione della sentenza.
3. Irrilevanza dell’errore: Un errore della cancelleria non può essere invocato per ‘rimettere in termini’ la parte che ha lasciato scadere il tempo utile per l’impugnazione.
In sintesi, la certezza del diritto e la perentorietà dei termini processuali sono valori che la Corte di Cassazione intende tutelare con rigore, escludendo ogni possibilità di sanatoria per ritardi non giustificati da specifiche previsioni normative.
Quando inizia a decorrere il termine per impugnare una sentenza penale?
Se la motivazione è depositata entro il termine stabilito dal giudice, il termine per impugnare decorre dalla data di tale deposito (o dalla scadenza del termine legale, a seconda delle circostanze previste dall’art. 585 c.p.p.). Se la motivazione è depositata in ritardo, il termine decorre dalla data della notifica o comunicazione dell’avviso di deposito.
Un errore della cancelleria, come un avviso di deposito non dovuto, può posticipare il termine per impugnare?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso di deposito erroneamente inviato dalla cancelleria, quando non previsto dalla legge, è un atto irrilevante che non può modificare la decorrenza del termine per impugnare, la quale è fissata inderogabilmente dalla legge.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito delle questioni sollevate e la decisione impugnata diventerà definitiva. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 07/11/1964
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso presentato dall’imputato COGNOME deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 19 giugno 2023, con riserva per il deposito della motivazione in novanta giorni: termine rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata il successivo 18 settembre (primo giorno non festivo successivo al decorso dei novanta giorni, cadendo il 17 settembre 2023 di domenica); il ricorso è stato depositato il 4 aprile 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 3, e 598 cod. proc. pen., e pur tenendo eventualmente conto degli ulteriori quindi A, giorni stabiliti per l’impugnazione proposta dall’imputato assente dal comma 1 bis dell’art. 585 cit. (proroga peraltro da questa Corte ritenuta inapplicabile per le sentenze emesse, come quella qui impugnata, con rito cartolare non partecipato: Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01), scadeva il 16 novembre 2023;
Rilevato che ai fini del rispetto del termine per impugnare irrilevante risulta la circostanza che la cancelleria della Corte di appello abbia provveduto a notificare all’imputato l’avviso di deposito della motivazione; invero, tale adempimento non era dovuto, dal momento che il termine ex art. 544 cod. proc. pen. era stato rispettato giacchè la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo alla festività, con conseguente non necessità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito, che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato (Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, P., Rv. 274004 – 01) e questa Corte ha già precisato che in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l’eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per
l’impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (da ultimo, Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, COGNOME, Rv. 286998 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025