Termine per impugnare: la Cassazione chiarisce che il sabato non è un giorno festivo
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che garantisce certezza e ordine. Un errore di calcolo può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un punto fondamentale: ai fini del calcolo del termine per impugnare, il sabato non è mai considerato un giorno festivo. Questo principio, apparentemente semplice, può trarre in inganno e compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per i reati di cui agli artt. 493 ter e 624 del codice penale. La difesa dell’imputata presentava appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano dichiarava il gravame inammissibile per intempestività, ovvero perché era stato depositato oltre il termine massimo previsto dalla legge.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione della Corte territoriale, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un errore nel calcolo dei termini. Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado scadeva di sabato. L’erronea convinzione era che tale scadenza dovesse essere prorogata al primo giorno non festivo successivo, cioè il lunedì, con un conseguente slittamento a catena di tutti i termini successivi, incluso quello per presentare appello.
La Decisione della Corte: il calcolo del termine per impugnare non si estende
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione di inammissibilità. I giudici hanno ricostruito con precisione il calcolo dei termini, non lasciando spazio a dubbi interpretativi.
1. Sentenza di primo grado: pronunciata l’11 ottobre 2022, con un termine di 60 giorni assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni.
2. Scadenza per il deposito delle motivazioni: il termine di 60 giorni scadeva sabato 10 dicembre 2022.
3. Il punto cruciale: la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 172, comma 3, del codice di procedura penale, la proroga al giorno successivo si applica solo se il termine scade in un giorno festivo. Il sabato, nel nostro ordinamento, non è considerato tale ai fini processuali.
4. Decorrenza del termine per l’appello: di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza (pari a 45 giorni, secondo il combinato disposto degli artt. 585 e 172 c.p.p.) ha iniziato a decorrere dal 10 dicembre 2022.
5. Deposito tardivo: l’appello, depositato via PEC solo il 26 gennaio 2023, è risultato quindi palesemente tardivo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigida e letterale applicazione delle norme procedurali. Il principio alla base è quello della certezza del diritto e della perentorietà dei termini processuali. Ammettere un’interpretazione estensiva della nozione di ‘giorno festivo’, includendovi il sabato, creerebbe incertezza e sarebbe contrario al dettato normativo. La legge è chiara nel distinguere i giorni festivi (come le domeniche e le altre festività civili e religiose riconosciute) dai giorni feriali. Il sabato rientra in quest’ultima categoria. L’errore del ricorrente è stato quindi un errore di diritto, non scusabile, che ha portato alla conseguenza fatale dell’inammissibilità dell’appello, precludendo ogni possibilità di riesame della condanna nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La massima attenzione è richiesta nel calcolo dei termini processuali, in particolare del termine per impugnare. La decisione ribadisce con forza che nel rito penale il sabato è un giorno lavorativo a tutti gli effetti e le scadenze che cadono in tale giorno non vengono prorogate. Una svista su questo punto non ammette sanatorie e può compromettere l’esito di un intero processo, con la condanna della parte non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un termine processuale penale che scade di sabato viene prorogato al giorno successivo non festivo?
No, l’ordinanza chiarisce che il sabato non è considerato un giorno festivo ai fini processuali penali. Pertanto, un termine che scade di sabato non viene prorogato al lunedì successivo.
Qual era l’errore commesso dalla ricorrente nel calcolare il termine per impugnare?
La ricorrente ha erroneamente considerato il sabato come un giorno festivo, credendo che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado slittasse al giorno lavorativo successivo. Questo ha causato un errore a catena nel calcolo del successivo termine per proporre appello, rendendolo tardivo.
Quali sono le conseguenze di un appello depositato oltre il termine stabilito?
Come dimostra il caso, un appello depositato oltre i termini di legge viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito della questione e la sentenza impugnata diventerà definitiva, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile per intempestività l’appello proposto nei confronti della sentenza con la quale è stata condannata per i reati di cui agli artt 493 ter e 624 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illegittimità del declaratoria di inammissibilità, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il termine per il deposito della motivazione della sentenza veniva a cadere in giorno festivo, così trascurando il disposto dell’art. 172 comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato sul presupposto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale, nel caso di specie, cadeva invero in un giorno non festivo, ossia sabato 10 dicembre 2022; sicché:
la sentenza, il cui dispositivo riporta il termine autoassegnato ex art. 545, comma 3, cod. proc. pen. di 60 giorni, è stata pronunciata 1’11 ottobre 2022;
il termine per il deposito della motivazione (depositata ritualmente il 1 dicembre 2022) decorreva il giorno sabato 10 dicembre 2022.
L’appello, depositato in cancelleria via PEC in data 26 gennaio 2023, pertanto, è stato correttamente ritenuto intempestivo dalla Corte di appello perché decorso il termine di 45 gg che stabilisce il combinato disposto degli artt. 585 e 172 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.