Termine per impugnare: le conseguenze di un ricorso presentato in ritardo
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze è un principio cardine che garantisce certezza e ordine. Il termine per impugnare una sentenza rappresenta un momento cruciale, il cui mancato rispetto può avere conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, la rigidità di tali scadenze, dichiarando inammissibile un ricorso presentato anche un solo giorno dopo il limite consentito e condannando il ricorrente al pagamento di una cospicua sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa in data 25 marzo 2024. La particolarità di tale sentenza risiedeva nel fatto che le sue motivazioni erano state redatte e depositate contestualmente alla pronuncia del dispositivo. Il difensore dell’imputato ha depositato il ricorso per Cassazione in data 10 aprile 2024, convinto di aver agito nei tempi previsti dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (procedura de plano), ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione è stata una sola, tanto semplice quanto perentoria: il ricorso era stato depositato fuori tempo massimo, risultando quindi intempestivo.
Le Motivazioni della Cassazione sul termine per impugnare
La Corte ha basato la propria decisione su una rigorosa applicazione delle norme del codice di procedura penale. Il punto centrale della motivazione riguarda il calcolo del termine per impugnare. Gli Ermellini hanno chiarito che, quando la motivazione di una sentenza viene redatta contestualmente alla sua lettura in udienza, il termine per presentare l’impugnazione è di quindici giorni.
Questo termine, secondo il combinato disposto degli articoli 544 e 585 del codice di procedura penale, inizia a decorrere dalla data stessa della pronuncia. Nel caso di specie:
* Data della sentenza: 25 marzo 2024
* Termine per impugnare: 15 giorni
* Data di scadenza: 9 aprile 2024
Il ricorso, essendo stato depositato il 10 aprile 2024, risultava inequivocabilmente tardivo. La Corte ha quindi applicato l’articolo 591 del codice, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione presentata oltre i termini.
La decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare i costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso tardivo senza colpa, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza Processuale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza e i termini sono perentori. La decisione sottolinea come la diligenza dell’avvocato nel calcolare e rispettare le scadenze sia un dovere imprescindibile. Un ritardo, anche minimo, non solo preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche a carico del proprio assistito. È un monito a non sottovalutare mai la rigidità delle norme procedurali, la cui violazione può vanificare l’intero percorso difensivo.
Quando inizia a decorrere il termine per impugnare una sentenza penale se la motivazione è letta in udienza?
Il termine di quindici giorni per impugnare inizia a decorrere dalla data stessa della pronuncia della sentenza.
Cosa succede se un ricorso viene depositato anche un solo giorno dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché intempestivo, senza che la Corte possa esaminarne il contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per tardività?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dat931po1sóa -líe parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 25/3/2024.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché intempestivo.
Risulta, invero, che la motivazione della sentenza sia stata redatta contestualmente; ne discende che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dei combinato disposto degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), entro il termine di quindici giorni a decorrer dalla pronunzia della sentenza, venendo a scadere il 9 aprile 2024.
Il ricorso risulta invece essere stato depositato in data 10 aprile 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con procedura de plano come previsto dall’art. 610 comma 5-bis co. proc. pen.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre id nte