Termine per Impugnare: Le Conseguenze di un Ricorso Tardivo
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. Rispettare le scadenze processuali non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per poter esercitare i propri diritti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia perentorio il termine per impugnare e quali gravi conseguenze derivino dalla sua inosservanza. Questo articolo analizza il caso, spiegando perché un ricorso presentato anche un solo giorno dopo la scadenza viene irrimediabilmente respinto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Oltre i Limiti
La vicenda trae origine dalla decisione di un cittadino di presentare ricorso contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 08/03/2023. Il provvedimento era stato notificato in via definitiva il 17 aprile 2023, data da cui iniziava a decorrere il tempo utile per l’impugnazione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato depositato solo il 19 maggio 2023. A prima vista potrebbe sembrare una questione di pochi giorni, ma nel rigore della procedura penale, questa tardività si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Corte: Il Rispetto del Termine per Impugnare è Tassativo
La Suprema Corte, investita della questione, ha svolto un’analisi puramente procedurale, senza entrare nel merito delle ragioni del ricorrente. Il fulcro della decisione si è basato sull’applicazione dell’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce un termine per impugnare di quindici giorni per i provvedimenti come quello in oggetto. Il calcolo è semplice e non ammette deroghe:
* Data di decorrenza: 17 aprile 2023 (giorno di esecuzione dell’ultima notifica).
* Scadenza del termine: 3 maggio 2023 (calcolando i quindici giorni).
* Data di presentazione del ricorso: 19 maggio 2023.
Il confronto tra le date ha reso evidente e incontestabile la tardività del ricorso, depositato ben oltre la scadenza fissata dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa disposizione sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando non sono osservati i termini previsti. L’inosservanza del termine per impugnare non è una semplice irregolarità sanabile, ma un vizio che impedisce al giudice di esaminare il contenuto del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto, senza alcuna possibilità di valutazione nel merito. Inoltre, non essendo stati forniti elementi per giustificare il ritardo e quindi escludere la colpa del ricorrente, è scattata anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito sull’importanza fondamentale del rispetto dei termini processuali. Perdere una scadenza significa, nella maggior parte dei casi, perdere la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio. L’ordinanza ribadisce che la tardività comporta due conseguenze negative: primo, l’inammissibilità del ricorso, che preclude qualsiasi discussione sulle questioni di merito; secondo, una condanna economica che include le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza di affidarsi tempestivamente a un professionista legale per evitare errori procedurali che possono compromettere irrimediabilmente l’esito di una controversia.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza come quella del caso di specie?
Secondo l’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di quindici giorni.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Ciò significa che il giudice non esaminerà le ragioni di merito dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per tardività?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
; 43t-o-awis,e-eifte -paiti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’impugnazione è stata presentata il 19 maggio 2023, ovvero oltre il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 17 aprile 2023, giorno esecuzione dell’ultima notifica del provvedimento impugNOME, e si è, pertant consumato il 3 maggio 2023, data di irrevocabilità dell’ordinanza;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata – ai sensi dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.