Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 25/03/1993
avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’imputato, ai sensi degli artt. 591 e 585 cod.proc.pen., perché tardiva.
La corte territoriale ha rilevato che l’impugnazione del COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in data 15/09/2021, con motivazione e deposito contestuale, in cui l’imputato era “detenuto per altro rinunciata a comparire”, depositata in data 4/10/2021 era tardiva essendo il termine per impugnare, ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. a) e 544 comma 1 cod.proc.pen. di quindici giorni scadenti il 30/09/2021. L’impugnazione depositata in data 04/10/2021 era dunque inammissibile per tardività.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato a mezzo del difensore e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
Violazione di legge in relazione all’art. 591 e 585 cod.proc.pen. e 442 comma 3 cod.proc.pen. soppresso dall’art. 98 comma 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022.
Vizio di motivazione in relazione alla erronea motivazione della inammissibilità dell’impugnazione. In sintesi, argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto, a mente dell’art. 442 comma 3 cod.proc.pen., applicabile ratione temporis, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata all’imputato che di fatto non era presente. La corte territoriale avrebbe applicato una disciplina, quella risultante dall’abrogazione del comma 3 dell’art. 442 cod.proc.pen. dalla riforma Cartabia a processi antecedenti operando di fatto una abrogazione di una norma di favore in contrasto con i principi del giusto processo. Chiede l’annullamento della sentenza in assenza di notificazione della sentenza come previsto dall’art. 442 comma 3 cod.proc.pen.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza emessa in data 15 settembre 2021, all’esito del giudizio ordinario, ha condannato l’imputato in relazione all’art. 7 comma 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La sentenza è stata emessa con motivazione contestuale e depositata in pari data. Dalla motivazione della sentenza risulta che l’imputato – detenuto per altra causa – era rinunciante a comparire.
L’impugnazione è stata depositata in data 4 ottobre 2021.
Sulla scorta di tali dati di fatto, non oggetto di contestazione, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione perché proposta oltre i termini di cui agli artt. 585 comma 1, 544 comma 1 cod.proc.pen. secondo cui in presenza di sentenza con motivazione contestuale, il termine per proporre impugnazione di giorni quindici decorrenti dalla pronuncia, termine che scadeva il 30/09/2021, sicchè l’impugnazione in data 04/10/2021 era tardiva.
5. La declaratoria di inammissibilità è corretta.
In primo luogo, la sentenza è stata emessa a seguito di giudizio ordinario, sicchè non è conferente il riferimento all’art. 442 comma 3 cod.proc.pen. norma applicabile al giudizio abbreviato. Il motivo di ricorso risulta già per sol manifestamente infondato.
In ogni caso, rileva il Collegio, nessuna notificazione della sentenza era necessaria tenuto conto che, come risulta dalla sentenza impugnata, il COGNOME detenuto per altra causa – era “rinunciate a comparire”, circostanza non
contestata dalla difesa. Peraltro, osserva il Collegio che già alla precedente udienza del 24/03/2021, l’imputato era presente in video conferenza, sicchè nessuna
notificazione è dovuta all’imputato “presente”, essendo considerato tale il detenuto rinunciate a compartire.
6. La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848
del 08/05/2013, COGNOME Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Rv
217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/02/2025