Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 7402  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA 611,f,ctx..4P
dalla parte civile COGNOME NOME nata a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
sul ricorso proposto nel procedimento a carico di
NOME nata a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto COGNOME NOME dal reato di diffamazione commesso ai danni della costituita parte civile NOME NOME.
 Avverso l’indicata pronuncia ricorre la parte civile, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo vizi della motivazione.
 Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto. Invero:
la sentenza della Corte di appello è stata deliberata, all’esito di discussione in presenza, in data 16 maggio 2023, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione;
la sentenza è stata depositata tempestivamente il 14 agosto 2023, data che coincide con la scadenza dei novanta giorni;
tenuto conto della sospensione feriale – che opera per i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento ma non per i termini per la redazione e il deposito della sentenza, cfr. Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – dal 1 settembre 2023 (compreso) è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art:. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione;
il termine per la presentazione del ricorso è spirato il 16 ottobre 2023 (il 15 ottobre cadeva in giorno festivo);
il ricorso è stato presentato, tardivamente, soltanto il 30 ottobre 2023, tramite posta elettronica certificata.
Discende l’inammissibilità del ricorso ex artt. 585 e 591 cornma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di Euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2023