Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’istanza, presentata il 12 dicembre 2023 nell’interesse di NOME COGNOME, volta all’applicazione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di una sanzione sostitutiva della pena detentiva a lei inflitta, per il delitto di tent estorsione, con sentenza della Corte di appello di Genova dell’8 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2023.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge sul rilievo che il termine perentorio di trenta giorni, fissat dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non decorre dalla pronuncia del dispositivo da parte del giudice di legittimità ma, invece, dalla conoscenza, da parte dell’imputato, dell’avvenuta formazione del giudicato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.
L’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce, al comma 1, secondo periodo, che « Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».
La menzionata disposizione transitoria è sicuramente applicabile al caso in esame, giacché alla data del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore della norma, il procedimento promosso nei confronti di NOME COGNOME, definito in appello con sentenza dell’8 novembre 2022, era pendente in fase di legittimità.
Pertinente si palesa, a tal fine, il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285674 – 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228 – 01).
3. Il testo dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è assolutamente chiaro nell’ancorare il decorso del termine di trenta giorni, entro il quale l’imputato può adire il giudice dell’esecuzione al fine di ottenere la sostituzione della pena detentiva, al momento in cui la sentenza emessa a suo carico è divenuta irrevocabile, che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione, coincide, ai sensi dell’art. 648, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. con la pronuncia dell’ordinanza o della sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, nel caso di specie costituita dall’ordinanza della Settima sezione penale della Corte di cassazione n. 45795 del 24/10/2023.
A fronte delle disposizioni testé menzionate, di cristallina chiarezza ed univoco significato, la ricorrente si appella alla necessità di ancorare un effetto processuale di fondamentale rilevanza, quale il passaggio in giudicato della sentenza di condanna impugnata con ricorso per cassazione, alla conoscenza effettiva della pronunzia, che, a suo modo di vedere, è stata assicurata solo dalla pubblicazione, a distanza di alcune settimane dall’emissione del dispositivo, dell’ordinanza, completa di motivazione.
Il ragionamento non convince, giacché – fermo restando che il tenore delle previsioni codicistiche non si presta ad esegesi alternativa rispetto a quella operata, nella fattispecie, dal giudice dell’esecuzione – il sistema tutela adeguatamente il diritto dell’imputato ricorrente ad avere conoscenza dell’esito del suo ricorso, conseguente allo svolgimento dell’udienza, pubblica o in camera di consiglio, la cui data è oggetto di previa fissazione, comunicata, con l’unica eccezione dei procedimenti trattati de plano, alla parte ricorrente.
Detto adempimento risulta, nel caso in esame, ritualmente effettuato, onde non può dubitarsi del pieno rispetto delle prerogative difensive della COGNOME, posta in condizione di avere, improntando il proprio comportamento
ad ordinaria diligenza, tempestiva e completa cognizione della decisione adottata dalla Corte di cassazione sul suo ricorso e, quindi, dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.
Ineccepibile si palesa, quindi, l’ordinanza emessa dalla Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che, preso atto della tardività della richiesta della COGNOME – presentata in epoca successiva all’integrale decorso del termine fissato dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2024.