Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur
Sent. n. 1859 sez.
CC – 24/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nata a Foggia il DATA_NASCITA, avverso lÕordinanza del 23 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Foggia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
In data 31 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Foggia emetteva il decreto penale n. 1350/2024, con il quale condannava lÕimputata oggi ricorrente alla sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., commesso in Foggia, il 17 giugno 2024.
1.1. Tale decreto era notificato in data 15 maggio 2025 ad un difensore di ufficio (AVV_NOTAIO) diverso da quello nominato dal G.i.p. in data 31 ottobre 2024 (AVV_NOTAIO). AVV_NOTAIO comunicava immediatamente lÕerrore allÕufficio che aveva emesso il decreto penale. La cancelleria del Giudice notificava quindi il decreto allÕimputata in data 29 maggio 2025 e al difensore di ufficio, nominato al momento della emissione del decreto, solo in data 9 giugno 2025.
1.2. In data 17 giugno 2025 il difensore di fiducia, nelle more nominato dallÕimputata, proponeva opposizione al decreto penale.
Con il provvedimento qui impugnato (vergato di pugno a margine del frontespizio dellÕatto di opposizione e comunicato al difensore il 30 giugno 2025), il G.i.p. del Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile lÕopposizione, perchŽ intempestiva, giacchŽ proposta oltre il quindicesimo giorno dalla data (29 maggio 2025) della notificazione allÕimputata del decreto penale opponendo.
2.1. Con ricorso tempestivamente depositato il data 9 giugno 2025, il difensore dellÕimputata impugna il provvedimento che dichiara lÕinammissibilitˆ della opposizione, evidenziando che il del termine di 15 giorni per la proposizione della opposizione (art. 461, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2010) al decreto penale -notificato alla imputata in data 29 maggio 2025- deve individuarsi, ai sensi dellÕart. 585, comma 3, cod. proc. pen., nella data del 9 giugno 2025, quando il provvedimento fu notificato al difensore di ufficio nominato al momento della emissione del decreto; dovendo, nel caso in cui i termini per imputato e difensore siano diversi, tenersi conto del termine che scade per ultimo.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile lÕopposizione presentata dal difensore in data 17 giugno 2025, perchŽ tardiva, ritenendo che il termine per lÕopposizione dovesse decorrere dalla data della notifica del decreto allÕimputata (29 maggio 2025), anzichŽ dalla data della notificazione al difensore allÕepoca effettivamente officiato, AVV_NOTAIO, avvenuta solo il 9 giugno 2025.
La notifica a quel difensore faceva seguito al rilievo, documentato in atti, dellÕerroneitˆ della notifica precedentemente eseguita, in data 15 maggio 2025, AVV_NOTAIO, il quale peraltro rappresentava allÕufficio -con immediatezza- di essere estraneo al rapporto processuale, cos’ propiziando la nuova corretta notificazione.
1.2. In data 17 giugno 2025 (entro il termine di 15 giorni dalla notifica al difensore effettivo), il nuovo difensore, nominato in pari data dallÕimputata, proponeva lÕopposizione dichiarata tardiva dal G.i.p.
Correttamente il difensore valorizza in ricorso la decisione della Corte costituzionale n. 55 del 2010, che richiama la precedente decisione della Corte (sent. n. 120 del 2002) resa in tema di giudizio abbreviato, per estenderlo allÕistituto del decreto penale di condanna, precisando come ÇLa citata sentenza ha dichiarato l’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato pu˜ chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichŽ dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato, cos’ sostanzialmente applicando a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall’art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimoÈ.
2.1. LÕatto di opposizione, spedito a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dalla notificazione al difensore giˆ nominato deve, pertanto, certamente ritenersi tempestivo (nei termini: Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 224701-01; Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, COGNOME, Rv. 225601-01; più recentemente, Sez. 3, n. 7634 del 26/01/2023, COGNOME, con massimata).
Consegue, ai sensi di quanto dispone lÕart. 620 cod. proc. pen., lÕannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la valutazione dell’opposizione al decreto penale di condanna presentata dall’imputata.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per lÕulteriore corso.
Cos’ deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME