Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37971 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 928/2025
NOME COGNOME
CC – 21/10/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 18523NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI svolta la relazione dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, decidendo su un’istanza di riconoscimento di indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da COGNOME NOME, con riferimento a un’ordinanza impositiva, nei suoi confronti, di misura cautelare restrittiva per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni (capi A e K4), ha dichiarato la stessa inammissibile, siccome proposta oltre il biennio dalla definitività della sentenza assolutoria.
Nella specie, per quanto qui d’interesse, la Corte della riparazione ha rilevato che la sentenza assolutoria del giudice d’appello, rispetto ai reati cautelati (essendovi condanna per altri non cautelati), era intervenuta il 19 febbraio 2018 e divenuta irrevocabile il 04 luglio successivo, con conseguente tardività della domanda proposta il 06 luglio 2020.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale quanto alla individuazione della data di deposito della domanda di riparazione, fondata sull’erronea conclusione che la stessa fosse stata effettuata solo il 06 luglio 2020, laddove era stata, invece, trasmessa via EMAIL il precedente 04 luglio.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, con riferimento al calcolo del termine dettato dall’art. 315, cod. proc. pen., rilevando che la Corte territoriale non avrebbe, in ogni caso, tenuto conto della sospensione dei termini per l’emergenza pandemica.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei seguenti termini.
Emerge dagli atti allegati al ricorso che la domanda per il riconoscimento dell’indennizzo è stata inviata via Pec il giorno 04 luglio 2020, laddove la Corte territoriale ha precisato che la domanda era stata presentata una prima volta il 06 luglio 2020 (il procedimento iscritto a seguito di domanda depositata il 20 luglio successivo essendo stato riunito a quello iscritto a seguito della prima per identità soggettiva e oggettiva delle stesse) e che la sentenza assolutoria (intervenuta il 19
febbraio 2018) era passata in giudicato il 04 luglio 2018, avuto riguardo al termine di giorni novanta indicato dal giudice per il deposito della motivazione, tempestivamente depositata il 06 aprile 2018.
La Corte della riparazione ha ritenuto spirato il termine biennale dalla irrevocabilità della sentenza assolutoria il giorno 04 luglio 2020, in base al combiNOME disposto degli artt. 544, comma 3 e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., individuando la data della irrevocabilità della sentenza nel 04 luglio 2018 (essendo il termine indicato dal giudice scaduto il 20 maggio e, pertanto, quello per impugnare il successivo 04 luglio).
Ciò posto, deve rilevarsi la fondatezza della seconda censura con effetto di assorbimento della questione relativa alle formalità di presentazione della domanda, oggetto della prima doglianza, posto che la domanda deve ritenersi comunque tempestiva.
Invero, appare incontestato dalla parte che la data del deposito cartaceo della domanda è il 06 luglio 2020 e, rispetto a tale data, la Corte territoriale non ha intanto tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento, a fronte di uno precedente di segno contrario, ma risalente (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Maccarone, Rv. 207251 – 01), per il quale la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall’art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l’atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l’unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830 – 01; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez. 4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.; e, da ultimo, Sez. 4, n. 25010 del 24/06/2025, non mass.). Come osservato nell’ultimo e più recente precedente richiamato, l’orientamento consolidatosi ha preso «le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni Unite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione; Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 – 01)». Sulla base di tale orientamento civilistico, si è, dunque, ritenuto che al termine biennale di cui all’art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale,
trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto.
Ne consegue che, nel caso all’esame, ancor prima del profilarsi della questione introdotta con la seconda dogianza, con specifico riferimento alla sospensione legata agli eventi pandemici del 2020, il provvedimento impugNOME è errato in diritto là dove non considera il periodo di sospensione dei termini processuali per gli anni 2018 e 2019, ai sensi della legge n. 742/1969, tale da rendere tempestiva la domanda proposta, anche senza considerare l’ulteriore sospensione legata agli eventi pandemici.
Peraltro, quanto a tale ultimo profilo, deve comunque rilevarsi l’erroneità dell’assunto contenuto nell’ordinanza impugnata, a mente del quale la sopensione collegata alla emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotta dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e prorogata dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, non avrebbe potuto operare nel caso all’esame poiché il termine biennale decadenziale di cui all’art. 315 cod. proc. pen. non era scaduto nella relativa finestra temporale.
Invero, in base alla normativa emergenziale richiamata dallo stesso ricorrente «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali» (art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 termine prorogato al 11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 cit.).
Quanto alla corretta lettura di tale sistema normativo, il Supremo Collegio della nomofilachia (sebbene investito della diversa questione «Se la sospensione della prescrizione di cui all’art.83, comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. nella I.n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette»), ha già chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un’udienza, posto che il citato secondo comma dell’art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purchè, come detto, gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell’art. 172 cod. proc. pen. E, in proposito, va sottolineato come rimangano sospesi anche i termini per
proporre qualsiasi tipo di impugnazione, compreso, ovviamente, il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione).
Pertanto, non trova alcun riscontro la conclusione rassegnata dai giudici territoriali, secondo la quale l’effetto sospensivo sarebbe subordiNOME alla circostanza che, nell’arco temporale considerato, il termine in questione sia venuto a scadenza, la fonte normativa, così come il giudice di legittimità, facendo invece riferimento al diverso concetto di ‘decorrenza’ di qualsiasi termine processuale (sul punto, vedi anche Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 280780 – 01; Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, COGNOME, Rv. 281167 – 01, con riferimento alla sospensione dei termini di custodia cautelare, in cui si è ribadito, per la operatività della sospensione, in genere, dei termini per l’emergenza pandemica, che essa si applica solo nei procedimenti nei quali erano operanti termini processuali per il compimento di specifici atti).
L’ordinanza deve, quindi, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 21/10/2025
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME