Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34308 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME l’ordinanza del 15/5/2025 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale insisti per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile il ricorso propos nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEordinanza di convalida di seq preventivo, ritenendo la tardività dell’impugnazione, proposta oltre il termi dieci giorni dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avven sequestro.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 324 cod. proc. pen., pe contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono al difensore dell’indagato di proporre ricorso per riesame entro il termine decorrente non già dalla conoscenza dell’avvenuta esecuzione del sequestro in capo all’interessato, bensì nel diverso termine in cui il difensore ne è stato informato.
Sottolinea la difesa come l’interpretazione recepita dal Tribunale del riesame, pur se avallata da una risalente sentenza delle Sezioni Unite, non tiene nel debito conto l’esigenza di salvaguardare l’effettività della difesa, nonché del fatto che il sistema processuale, ove prevede un’autonoma facoltà di impugnazione in capo al difensore, tende sempre a distinguere la decorrenza dei termini previsti per l’esercizio di tale facoltà, a seconda che l’iniziativa sia della parte personalmente ovvero del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la disciplina concernente l’individuazione dei termini per proporre istanza di riesame in materia cautelare reale è stata oggetto di una risalente pronuncia delle Sezioni Unite.
Si è affermato che il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che é unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez.U, n. 27777 dell’11/7/2006, Marseglia, Rv. 234213).
In tale pronuncia si è sottolineato come l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. disciplina autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine, prevedendo che questo decorra “dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”.
La norma, dunque, sul punto della decorrenza, appare esaustiva e diretta a individuare un unico termine iniziale, il che impedisce all’interprete di diversificare
i termini di decorrenza per ciascuno dei soggetti legittimati ad impugnare.
Le Sezioni unite si sono, incidentalmente, pronunciate anche sul profilo della compatibilità costituzionale del sistema di impugnazione delineato dall’art. 324 cod. proc. pen., precisando che non è ravvisabile alcuna lesione del principio di uguaglianza, né una violazione dell’effettività del diritto di difesa.
Si è ritenuto, infatti, che spetti alla discrezionalità del legislatore individuare sistemi di impugnazione differenziati, a seconda della tipologia di provvedimento gravato. Nel caso del sequestro preventivo, è la natura reale della cautela, oltre al fatto che il provvedimento non incide sulla tempestività delle facoltà di difesa rimesse all’interessato, che giustifica la contrazione dei termini di impugnazione l’individuazione di un termine unitario.
GLYPH In buona sostanza, deve ritenersi che la specificità della cautela reale e il fatto che per essa sia previstffiun regime di impugnazione derogatorio e meno garantito, rispetto alle cautele personali, rientra in una complessiva diversa modulazione delle forme di tutela riconosciute al destinatario del sequestro.
2.1. Il ricorrente ha invocato l’esigenza di garantire l’effettività della difesa anche richiamando la diversa soluzione cui si è giunti in relazione al termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, da parte del difensore, a seguito dell’emissione di decreto di giudizio immediato.
In quel caso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2002, ha ritenuto l’incostituzionalità dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato decorre unitariamente – per imputato e difensore – dalla notifica del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notifica, rispettivamente ricevuta dall’imputato o dal suo difensore.
Sostiene la difesa che analogo intervento additivo andrebbe compiuto anche in relazione alla disciplina prevista dall’art. 324 cod. proc. pen.
2.2. La prospettazione difensiva non è condivisibile.
Deve rilevarsi, infatti, come la fattispecie indicata quale tertium comparationis, presenta delle peculiarità tali da renderla inidonea a fondare un giudizio di irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto dettato dall’art. 324 cod. proc. pen.
È di tutta evidenza che la fase cautelare presenta delle cadenze ravvicinate e tali da imporre la concentrazione dei termini di impugnazione.
Ben diversa è, invece, l’esigenza che si pone in sede di giudizio e, tanto più, allorchè si debba procedere alla scelta tra il rito ordinario e quello abbreviato, lì dove è innegabile l’esigenza di riconoscere – all’imputato quanto al suo difensore – un adeguato spatium deliberandí.
La riprova di tale differenza è data dal fatto che, nel caso del giudizio immediato, l’art. 456 cod. proc. pen. prevede espressamente la notifica della data fissata per il giudizio abbreviato al suo difensore, il che fonda anche la possibilità che il termine per formulare le successive richieste sia differenziato rispetto a quello riconosciuto all’imputato.
Ben diversa è la previsione dettata dall’art. 324 cod. proc. pen., lì dove si ha una concentrazione del termine per impugnare, peraltro riferito al più tardi al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro.
Si tratta, in sostanza, di una consapevole scelta del legislatore, finalizzata a perseguire la celerità della definizione del sub-procedimento cautelare e insuscettibile di sindacato costituzionale, nella misura in cui non determina una insanabile lesione del diritto di difesa.
In buona sostanza, deve ritenersi che rientri nella discrezionalità del legislatore la diversa modulazione dei termini per proporre impugnazione, tenendo conto della specificata del provvedimento oggetto di contestazione.
Ove non risulti, come nel caso di specie, una insanabile lesione del diritto di difesa, la dedotta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente