Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42893 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 aprile 2024 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, essendosi i reati di cui alla imputazione estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato prescritti i reati di cui ai capi 1 2, 3 e 14, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, poiché tardivamente proposto, è inammissibile.
1.1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato emesso, ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in camera di consiglio, e comunicato al ricorrente il 20 aprile 2024, come dallo stesso affermato (p. 1 ricorso; cfr. anche annotazione sulla sentenza ricorsa).
Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per ciascuna parte, dalla data di comunicazione del provvedimento, ove manchino forme alternative di pubblicazione (Sez. 1, n. 27903 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283353 – 01; conf., Sez. 4, n. 7846 del 18/01/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 – 01).
Nella specie il ricorso, poiché depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 17 maggio 2024, risulta proposto oltre la scadenza del quindicesimo giorno, decorrente dalla sua comunicazione, avvenuta il 20 aprile 2024.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024
Il Presidente