Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME NOME CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di furto.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, deducendo vizi della motivazione in punto di trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto.
3.1. Il processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare discipliNOME dall’art. 23-bis legge n. 176 del 2020.
3.1.1. L’art. 23-bis, comma 3, legge n. 176 del 2020 prevede che: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti».
L’art. 23, comma 9 stabilisce, tra l’altro, che: « dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile».
La peculiarità del rito impone di individuare il termine per l’impugnazione e la relativa decorrenza.
3.1.2. La disciplina emergenziale non è intervenuta sui termini di impugnazione, che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue:
comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3».
comma 2: «I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determiNOME dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito ».
Occorre allora stabilire:
se la decisione assunta a seguito di trattazione scritta ricada nella previsione del comma 1) lettera a) e comma 2 lettera a), con la conseguenza che il termine per proporre ricorso per cassazione sarebbe sempre di quindici giorni (indipendentemente dal termine per il deposito della motivazione) e decorrerebbe dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento;
oppure se continuano a valere le regole stabilite per l’impugnazione delle sentenze.
Si deve senz’altro preferire la seconda soluzione (cfr. Sez. 5, n. 22989 del 08/03/2023, Marchio, Rv. 284518), atteso che:
l’art. 544 cod. proc. pen. è rimasto inalterato, sicché la previsione di un termine unitario, peraltro ristrettissimo, sarebbe incompatibile con la necessità di modulare l’esercizio del diritto di difesa in rapporto alla complessità del processo
e della sentenza oggetto di impugnazione (in tal senso si veda anche la relazione del massimario n. 1 del 2021);
l’art. 23 bis, comma 3, secondo periodo, della legge n. 176 del 2020 non prevede la notificazione o la comunicazione alle parti della sentenza una volta depositata la motivazione, ma la comunicazione del solo dispositivo, con la conseguenza che difetterebbe il dies a quo per l’applicazione della previsione del comma 2, lett. a) del citato art. 585 (cfr. relazione del massimario n. 1 del 2021);
la durata dei termini per proporre ricorso per cassazione sarebbe rimessa alla iniziativa delle parti che, optando per la trattazione orale ci per quella scritta, determinerebbero anche il regime dei termini di impugnazione (così da indurre, verosimilmente, i difensori a richiedere sempre la trattazione orale, onde garantirsi un più ampio spazio per apprestare l’impugnazione).
Sul versante delle garanzie, il diritto di impugnazione delle parti non sopporta alcuna contrazione, poiché la relativa facoltà si rapporta non alla lettura del dispositivo ma al deposito della motivazione: nel rito emergenziale la comunicazione del dispositivo rende le parti edotte del termine per il deposito della motivazione, assicurando il pieno esercizio del diritto.
Fa eccezione solo l’ipotesi di sentenza di appello con motivazione contestuale, che però qui non rileva (cfr. Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369, che spiega la peculiarità del caso in ragione della mancanza di iato temporale tra emissione del dispositivo e deposito della motivazione).
3.2. Nella specie:
la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 14 giugno 2023, nelle forme, come detto, del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione;
il dispositivo è stato comunicato alle parti;
il termine per il deposito è spirato il 14 agosto 2023 (il 13 agosto cadeva di domenica);
la sentenza è stata depositata tempestivamente il 30 giugno 2023;
tenuto conto della sospensione feriale che opera per i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento ma non per i termini per la redazione ed il deposito della sentenza, cfr. Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – dal 1 settembre 2023 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione;
il termine per l’impugnazione è maturato – anche aggiungendo ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (che, secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità non dovrebbero computarsi, cfr. Sez. 6,
49315 del 24/10/2023, dep. 12/12/2023, L., non ancora massimata)- in data 31 ottobre 2023;
il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante lettera raccomandata spedita soltanto il 13 novembre 2023.
Discende l’inammissibilità del ricorso ex artt. 585 e 591 cornma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di Euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2023