Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37339 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSTA VOLPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
l
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condotta dell’imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 18 dicembre 2014;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto presentato oltre il termine prescritto. In particolare:
la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 23 gennaio 2024, nelle forme, come detto, del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione;
il dispositivo è stato comunicato alle parti;
il termine per il deposito è spirato il 23 marzo 2024;
la sentenza è stata depositata tempestivamente il 19 febbraio 2024;
il termine per l’impugnazione decorrente dal 23 marzo 2024, vale a dire dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo (cfr. Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976 – 01) è maturato in data 7 maggio 2024;
non si computano gli ulteriori quindici giorni ex art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto nel caso di procedimento cartolare in appello l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024);
il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante trasmissione al deposito portale atti penali soltanto il 20 maggio 2024.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024