Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 7, 633 cod. pen. accertati in Bari il 2 ottobre 2017.
Rilevato: che la sentenza è stata pronunciata in data 29 gennaio 2025 e lo stesso giorno è stata depositata la motivazione; che nella intestazione della stessa era presente un errore perché era stata indicata, quale difensore di fiducia dell’imputata, l’AVV_NOTAIO invece dell’AVV_NOTAIO (successivamente nominata con revoca del difensore precedente); che l’errore è stato corretto con ordinanza del 31 gennaio 2025 e la sentenza è stata notificata all’AVV_NOTAIO, unitamente all’ordinanza, in data 6 febbraio 2025.
Rilevato che, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare e, pertanto, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione, avvenuta il 6 febbraio 2025.
Rilevato che il ricorso è stato depositato il 18 marzo 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che l’inammissibilità possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consi9-tiere estensore
Pregidelte