Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dal querel COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 ottobre 2024 con cui l’imputato NOME COGNOME era stato assolto dal reato a lui as perché il fatto non sussiste e il COGNOME era stato condannato alla rifusione spese e al risarcimento del danno in favore del prevenuto.
La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto la tardività della p impugnazione rappresentando come, essendo stata depositata la motivazione della sentenza di primo grado in data 21 gennaio 2025, l’appello avrebbe dovut essere presentato nel previsto termine di quarantacinque giorni, e cioè entro marzo 2025, mentre lo stesso era stato depositato il 18 marzo 202 conseguentemente imponendo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) co proc. pen., l’immediata declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AVV_NOTAIO NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione e inosservanza degli artt. 542, comma 2, 576, comma 2, 585, 591, comma 1, lett c) cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità e contraddittoriet motivazione, in relazione alla determinazione del dies a quo da considerarsi ai fini della proposizione dell’impugnazione, per essere stato erroneamen individuato considerando la sua posizione come quella dell’imputato, e non gi invece, quale quella di querelante non partecipe al giudizio.
Avrebbero, in particolare, errato i giudici di secondo grado nell’ calcolato il termine di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c) proc. pen. come decorrente dal 21 gennaio 2025, giorno di deposito dell motivazione della sentenza, invece che dal 12 febbraio 2025, data in cui il Sa aveva ricevuto la lettera raccomandata A/R con cui gli era stato notificato art. 542, comma 2, cod. proc. pen., l’avviso di deposito della sentenza.
Da tale data, pertanto, avrebbe avuto effettiva conoscenza di ta decisione, per l’effetto dovendo essere computato a partire da essa il termin quarantacinque giorni previsto per la presentazione dell’atto di appello essendo stato depositato il 18 marzo 2025, risulterebbe,ert e .. 2 . nto pienamente tempestivo -.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
Il difensore del ricorrente ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere pronunciato l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
E’, infatti, fondata la doglianza eccepita da parte del ricorrente, dovendosi ravvisare, nel caso di specie, il dedotto vizio di erronea individuazione del dies a quo da cui computare il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per la presentazione dell’atto di appello.
Assume fondante rilievo, infatti, la circostanza che il COGNOME non sia parte processuale del giudizio, in quanto querelante non costituitosi parte civile condannato ai sensi dell’art. 542 cod. proc. pen.
Ne consegue, allora, che, giusta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 542, comma 2, e 427 cod. proc. pen., i termini per l’impugnazione del querelante, condannato al pagamento delle spese processuali, sono decorrenti dalla data dell’avvenuta notifica in suo favore dell’avviso di deposito della sentenza di assoluzione dell’imputato e contestuale sua condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni. La disposizione dell’art. 542, comma 2, cod. proc. pen., infatti, ha proprio lo scopo di consentire al querelante, rimasto estraneo al giudizio, di poter avere formale conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, così da potergli permettere, a partire da quel momento, di interporre appello, nel rispetto dei previsti termini di legge.
Riferendoci al caso in esame, allora, deve rilevarsi come il COGNOME abbia depositato il suo atto di appello del tutto tempestivamente il 18 marzo 2025, nel pieno rispetto del termine di quarantacinque giorni imposto dall’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo tale ultimo decorso a far data dal 12 febbraio 2025, giorno di ricezione, da parte del querelante, della lettera raccomandata A/R di notifica dell’avviso di deposito della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
L’impugnata ordinanza deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore