Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con sette motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 420 – ter, cod. proc. pen. ed all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; b) il vizio di violazione di legge in relazione agl artt. 525, comma 2, cod. proc. pen. e 179, cod. proc. pen. e in relazione all’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., per l’omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per intervenuto mutamento del giudice; c) in relazione al capo a), il vizio di violazione di legge ed il correlato vi di motivazione per non aver considerato la sentenza RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali; d) in relazione al capo b), il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio de motivazione, sempre per non aver considerato la sentenza alcune risultanze processuali; e) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione i relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen., per l’omesso riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato sub a) quantomeno con riferimento all’annualità 2010; f) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio d motivazione in relazione all’art. 240, cod. pen.; g) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 133, cod. pen., per eccessività della pena ed in relazione all’art. 99, cod. pen., per errata contestazione della recidiva nonché, infine, in relazione all’art. 163, cod. pen. per l’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena;
rilevato che il ricorse deve essere dichiarato inammissibile “de plano”, in quanto proposto senza l’osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; che, infatti, il ricorso è stato depositato dal difensore in data 18 luglio 2025, laddove i termine per proporre ricorso scadeva il 3 luglio 2025, trattandosi di procedimento svoltosi nelle forme dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. senza la partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti; che, sul punto, costante è la giurisprudenza di questa Corte, essendosi infatti affermato che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 – 01); che, infatti, l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e tv,
non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fin della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025