Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43763 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43763 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Senegal il 06/10/1982
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 21/02/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di NOME COGNOME pronunciata dal Tribunale di Terni in data 29 marzo 2022 per i reati di detenzione di stupefacenti, resistenza e lesioni personali, unificati nel vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia con revoca del beneficio della sospensione condizionale di pregressa pena.
Il ricorso proposto dall’imputato a mezzo del suo difensore, avv. NOME COGNOME è affidato a due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limit necessari ai fini della motivazione,
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La difesa lamenta che non sia stata acquisita prova della destinazione della sostanza stupefacente caduta in sequestro alla cessione a terzi, non essendo state rilevate condotte di offerta in vendita da parte dell’imputato, né contatti dello stesso con potenziali acquirenti.
Al riguardo non hanno significativa rilevanza la suddivisione in quattro dosi dello stupefacente né l’assenza di documentazione comprovante la qualità di assuntore del ricorrente.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 53 e 57 legge n. 689 del 1981, per la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Corte di appello non ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta, pari ad un anno di reclusione, con la libertà controllata o con l semidetenzione. La sentenza sul punto è silente.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Risulta dagli atti che la sentenza impugnata, pronunciata il 21 febbraio 2024, con motivazione non contestuale, è stata notificata all’imputato e al difensore in data 7 marzo 2024.
Deve considerarsi che, nel caso in disamina, il giudizio di appello è s trattato con procedimento camerale non partecipato, non essendo stata avanzat istanza di partecipazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
In tale ipotesi l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato assenza” in quanto il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza quale egli abbia diritto di partecipare, su impulso dello stesso imputato, e no trovare applicazione la disciplina correlata alla qualifica di assente.
Va considerata la peculiare disciplina dell’assenza nel giudizio di appe che è diversamente modulata dall’art. 598-ter cod. proc. pen. in ragione d modalità di trattazione del giudizio.
Ove il procedimento sia trattato in forma non partecipata il quarto comma dell’art. 598-ter disciplina l’assenza dell’imputato non appellante, preve che la Corte, ove non ricorrano le condizioni per procedere in sua assenza ai s dell’art. 420-bis, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., sospende il giudizio e d nuove ricerche; nulla è invece previsto per l’assenza dell’imputato appellante viene richiamata la disposizione del primo comma, che consente di procedere i assenza dell’imputato fuori dei casi previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen
Così ricostruite le norme, ai fini della presentazione del ricors cassazione, l’appellante non può beneficiare dell’aumento di quindici giorni termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, .cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01), introdotto dal d.lg ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) e applicabile, ai sensi dell’art. medesimo decreto legislativo, alle impugnazioni relative a sentenze pronuncia dopo l’entrata in vigore di esso.
In applicazione di tali disposizioni, considerato il termine per impugn di 30 giorni, previsto, per i casi di cui all’art. 554, comma 2, cod. pro dall’art. 585, comma 1, lett. c) per i casi di redazione della senten contestuale, il ricorso è inammissibile perché proposto il 22 aprile 2024, du oltre il suddetto termine di trenta giorni, pur facendo decorrere lo stesso dal di notificazione (risalente al 7 marzo 2004), come previsto nel caso di cui al 548, comma 2, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendos ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre sidente