Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/03/1959
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 05/09/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dal Procuratore generale distrettuale avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna aveva assolto NOME COGNOME dal delitto di minaccia grave.
Avverso l’indicato provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge processuale.
Il ricorrente fa valere la tempestività dell’appello, proposto il 29 luglio 2022, sul rilievo che la sentenza del Tribunale è stata comunicata al P.G. il 14 giugno 2022.
Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria a sostegno della correttezza della decisione impugnata.
Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.
Dagli atti del processo, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione del vizio dedotto, emerge quanto segue:
il Tribunale ha deliberato la sentenza in data 27 aprile 2022, assegnandosi il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione;
la motivazione è stata depositata tempestivamente il 10 giugno 2022, l’avviso di deposito è stato comunicato al procuratore generale il successivo 14 giugno 2022 (cfr. schermata del SICP);
il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma “dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento”, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.;
il termine per l’appello, pari a 45 giorni dal 14 giugno 2022, spirava il 29 luglio 2022; in tale data, e quindi tempestivamente, l’appello del Procuratore generale è stato depositato nella cancelleria del Tribunale (cfr. timbro di depositato sul frontespizio dell’atto).
Quindi l’ordinanza di inammissibilità, pronunciata a distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’impugnazione, è erronea (sarebbe bastato che la Corte di appello, prima di assumere le proprie determinazioni, avesse effettuato una verifica al SICP, che indica, tra l’altro, proprio alla data del 29 luglio 2022 la scadenza dei termini di impugnazione per il Procuratore generale distrettuale).
Discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello affinché celebri il giudizio di secondo grado, ritualmente incardinato dall’impugnazione del Procuratore generale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 21/01/2025