Termine Impugnazione Penale: Anche un Giorno di Ritardo Rende il Ricorso Inammissibile
Nel processo penale, la precisione è tutto. Il rispetto delle scadenze non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità degli atti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza questo principio, chiarendo che il mancato rispetto del termine impugnazione penale, anche per un solo giorno, comporta conseguenze drastiche: l’inammissibilità del ricorso. Questo caso serve da monito sull’importanza della diligenza nel calcolo dei tempi processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello emessa l’11 ottobre 2022. La Corte aveva fissato un termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni della sua decisione. Le motivazioni sono state effettivamente depositate il 2 novembre 2022, quindi ben prima della scadenza.
Da quel momento, la difesa degli imputati aveva un periodo di tempo specifico, stabilito dal codice di procedura penale, per presentare il proprio ricorso in Cassazione. Il termine per l’impugnazione, in questo caso di quarantacinque giorni, ha iniziato a decorrere dal 10 dicembre 2022.
Un calcolo preciso indicava che la scadenza ultima per il deposito del ricorso era fissata per il 24 gennaio 2023, un martedì. Tuttavia, i ricorsi per conto dei due imputati sono stati depositati il giorno successivo, il 25 gennaio 2023.
La Decisione della Corte sul Termine Impugnazione Penale
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha agito con rapidità e rigore. Senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive, i giudici hanno concentrato la loro attenzione esclusivamente sull’aspetto procedurale: la tempestività del deposito. Avendo constatato che i ricorsi erano stati presentati oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni, la Corte li ha dichiarati inammissibili.
La conseguenza di tale decisione è stata duplice: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, senza possibilità di ulteriore esame. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede in due norme chiave del codice di procedura penale: l’articolo 585, che disciplina i termini per l’impugnazione, e l’articolo 591, che elenca le cause di inammissibilità. La Corte ha applicato queste norme in modo letterale. Il termine per impugnare è definito ‘perentorio’, il che significa che non ammette proroghe o sanatorie. Il suo mancato rispetto determina la decadenza dal diritto di esercitare l’impugnazione.
Il calcolo eseguito dalla Corte è stato puramente matematico: la scadenza del termine era il 24 gennaio 2023. Il deposito avvenuto il 25 gennaio 2023 era, inequivocabilmente, tardivo. Non è stata considerata alcuna giustificazione per il ritardo, poiché la natura perentoria del termine non lascia spazio a interpretazioni discrezionali. La tardività dell’atto ha quindi attivato automaticamente la sanzione processuale dell’inammissibilità, impedendo ai giudici di valutare se le doglianze dei ricorrenti fossero fondate o meno.
Conclusioni: L’Importanza del Rispetto dei Termini Processuali
Questa ordinanza è un chiaro promemoria della rigidità dei termini processuali nel sistema penale italiano. Sottolinea come la diligenza e la precisione nella gestione delle scadenze siano cruciali per la tutela dei diritti degli assistiti. Un errore, anche minimo come un ritardo di un solo giorno, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore. Per gli operatori del diritto, questo caso rafforza la necessità di un monitoraggio attento e scrupoloso del calendario processuale, poiché le conseguenze di una svista possono essere irreparabili sia per l’esito della causa che per le finanze del cliente, costretto a sostenere costi aggiuntivi a causa dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato depositato il 25 gennaio 2023, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine perentorio di 45 giorni, che era fissata per il 24 gennaio 2023.
Da quale momento ha iniziato a decorrere il termine per presentare l’impugnazione?
Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, il termine di 45 giorni per l’impugnazione ha iniziato a decorrere dal 10 dicembre 2022, ovvero dalla scadenza del termine di 60 giorni che la Corte d’Appello aveva per depositare le motivazioni della sua sentenza.
Quali sono le conseguenze concrete dell’inammissibilità del ricorso per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 86 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 86 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il 02/10/1966 COGNOME NOME nato a PRATO il 11/02/1942
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha depositato il 25.1.2023 due ricorsi, nell’interesse dei propri assistiti, avverso la sentenza in epigrafe;
Considerato che:
la sentenza impugnata è stata emessa 1’11.10.2022 e la Corte d’Appello di Firenze ha indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione;
la motivazione è stata depositata il 2.11.2022 e il termine per l’impugnazione, ex art. 585, lett. c), cod. proc. pen., ha preso a decorrere dal 10.12.2022 (sabato);
il suddetto termine di quarantacinque giorni è venuto a scadenza il 24.1.2023 (martedì), mentre i ricorsi sono stati depositati il 25.1.2023;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili ex art. 591, lett. c), cod. proc. pen., per l’inosservanza del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, lett. c), cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt VricorscLe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024