Termine Impugnazione Penale: Scadenze Rigide nei Processi Camerali
Il rispetto del termine impugnazione penale è un pilastro fondamentale della procedura penale, la cui violazione comporta conseguenze drastiche come l’inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come calcolare tale termine, in particolare quando il giudizio di secondo grado si svolge con rito camerale non partecipato. Questa decisione sottolinea la necessità di una scrupolosa attenzione da parte dei difensori alle modalità procedurali adottate, poiché da esse dipendono scadenze non prorogabili.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. Tuttavia, il punto cruciale non riguardava il merito della condanna, ma una questione puramente procedurale: la tempestività del ricorso stesso. Il giudizio d’appello si era infatti svolto secondo le modalità del procedimento camerale non partecipato, una procedura basata su atti scritti e senza la presenza delle parti, introdotta per snellire i processi.
La Questione sul Termine Impugnazione Penale
La difesa sosteneva, implicitamente, di poter beneficiare di un’estensione del termine per l’impugnazione. La legge prevede, infatti, che il termine standard di 45 giorni possa essere aumentato di ulteriori 15 giorni per l’imputato giudicato in assenza. Il quesito giuridico sottoposto alla Suprema Corte era quindi il seguente: un imputato il cui processo d’appello si è celebrato con rito camerale non partecipato può essere considerato “giudicato in assenza” e, di conseguenza, usufruire della proroga del termine impugnazione penale?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività. Le motivazioni della decisione si fondano su una precisa distinzione tra il concetto di “assenza” e la natura del rito camerale non partecipato.
I giudici hanno chiarito che il termine per impugnare la sentenza di appello, depositata il 20 marzo 2024, era di 45 giorni e scadeva quindi il 5 maggio 2024. Il ricorso, presentato il 13 maggio 2024, era palesemente tardivo.
Il punto centrale della motivazione risiede nella negazione della proroga di 15 giorni (prevista dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.). La Corte ha spiegato che tale estensione si applica solo all’imputato “giudicato in assenza”. Tuttavia, nel procedimento camerale non partecipato (disciplinato dall’art. 23-bis del D.L. 137/2020), il processo si celebra senza la fissazione di un’udienza alla quale le parti hanno diritto di partecipare fisicamente. Di conseguenza, l’imputato appellante non può essere considerato “assente” da un’udienza che, per legge, non prevede la sua partecipazione. Viene meno il presupposto stesso per l’applicazione della norma di favore. La Corte ha richiamato precedenti conformi, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: il calcolo del termine impugnazione penale richiede un’analisi attenta del rito con cui si è svolto il grado precedente. La proroga di 15 giorni per l’imputato assente non è un automatismo, ma è strettamente legata alla natura del giudizio. Nei casi di procedimento camerale non partecipato, la scadenza per il ricorso è perentoria e non ammette estensioni. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto, evidenziando come la mancata osservanza dei termini processuali, anche a causa di un’errata interpretazione delle norme, conduca all’inammissibilità dell’impugnazione e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Qual è il termine ordinario per presentare ricorso in Cassazione dopo il deposito delle motivazioni della sentenza d’appello?
Il termine ordinario, nel caso di specie, è di quarantacinque giorni dalla data di deposito della motivazione della sentenza, come previsto dall’art. 585, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
L’estensione di 15 giorni del termine per l’impugnazione si applica se il processo d’appello si è svolto con rito camerale non partecipato?
No. Secondo questa ordinanza, l’estensione non si applica perché in un procedimento camerale non partecipato, che si celebra senza un’udienza fisica, l’imputato non può essere considerato “giudicato in assenza”, condizione necessaria per beneficiare della proroga.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso oltre il termine stabilito dalla legge?
La presentazione di un ricorso tardivo ne determina l’inammissibilità. Di conseguenza, il giudice non esamina il merito dell’impugnazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 dicembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è sta depositata il 20 marzo 2024, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.;
- il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con proced camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputa appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è cele senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 4931 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/20 Procida, Rv. 285606 – 01);
ragion per cui esso spirava il 5 maggio 2024 ed era già decorso in data 13 maggio 2024 allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, com lett. c), cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilit dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.