Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3194 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 07/04/1963
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 dicembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è sta depositata il 20 marzo 2024, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.;
– il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con proced camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputa appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è cele senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 4931 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/20 Procida, Rv. 285606 – 01);
ragion per cui esso spirava il 5 maggio 2024 ed era già decorso in data 13 maggio 2024 allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, com lett. c), cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilit dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.