Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34171  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 01/04/2025 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
 Con  sentenza  emessa  in  data  1  aprile  2025,  il  Tribunale  di  Cuneo  ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 29 -quattuordecies , comma 3, lett. a) , d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinto per intervenuta oblazione, ed ha assolto il medesimo imputato dal reato di cui all’art. 452 -quinquies , primo comma, cod. pen., in relazione all’art. 452 -bis ,
primo comma, n. 1, cod. pen., nonché la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dall’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25 -undecies , comma 1, lett. c) , d.lgs. n. 131 del 2000, in riferimento all’art. 452 -quinquies cod. pen., in entrambe le ipotesi perché il fatto non sussiste.
Secondo le imputazioni, NOME COGNOME, agendo quale direttore di uno stabilimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avrebbe determinato la compromissione delle acque di un torrente mediante gli scarichi del processo produttivo dello stabilimento da lui diretto, effettuati senza curare la piena efficienza della biomassa dell’impianto di depurazione e nella consapevolezza di avarie meccaniche a detto impianto, con condotte commesse dal 5 gennaio 2020 al 9 febbraio 2020. La sentenza ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 452 -quinquies cod. pen., e di c onseguenza l’ente dal connesso illecito amministrativo, perché ha escluso sia un deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema o, quanto meno, dell’ittiofauna, sia profili di colpa.
Ha presentato ricorso diretto per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. avverso  la  sentenza  del  Tribunale  indicata  in  epigrafe  il  Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, articolando un motivo, preceduto da una premessa sugli antefatti della vicenda contestata, sugli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini e sulle motivazioni della decisione impugnata.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento a ll’ art. 452bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) ,  cod.  proc.  pen.,  avuto  riguardo  alla  ritenuta  esclusione  sia  di  un deterioramento significativo e misurabile dell’ecosistema o,  quanto  meno, dell’ittiofauna, sia di profili di colpa .
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente escluso la sussistenza del reato contestato. Ciò, anzitutto, perché ha del tutto omesso di confrontarsi: a) con le e-mail e la ulteriore documentazione prodotta in udienza, ed acquisita mediante perquisizione e sequestro, elementi dai quali si evince la scelta consapevole di NOME COGNOME, quale direttore dello stabilimento industriale operante lo sversamento dei rifiuti, di far proseguire le attività nonostante i continui problemi dell’impianto di smaltimento; b) con le testimonianze da cui è desumibile l’insorgenza dei problemi da epoca precedente alla rottura del carroponte, in data 10 gennaio 2020, e precisamente la riferibilità di detti problemi al difetto di alimentazione della biomassa preposta alla depurazione delle sostanze organiche. E, poi, perché in modo manifestamente illogico, ha valorizzato analisi effettuate dal consulente tecnico della difesa nel dicembre 2020, ossia a dieci mesi di distanza dai fatti, sebbene l’imputazione contesti non il disastro ambientale, bensì l’in quinamento ambientale. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato oltre il termine previsto dalla legge a pena di decadenza per proporre impugnazione.
Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, occorre muovere da una indicazione delle circostanze processuali obiettivamente rilevabili.
In particolare, va evidenziato che: a) la sentenza impugnata è stata emessa in data 1 aprile 2025; b) il termine per il deposito è stato fissato, nella medesima sentenza, in sessanta giorni; c) la motivazione è stata depositata il 5 maggio 2025, quindi prima dello scadere del termine di sessanta giorni; d) il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è datato 16 luglio 2025 ed è stato depositato ‘cartaceamente’ (per impossibilità di procedere su Portale) il 16 luglio 2025; e) il 31 maggio 2025 era sabato; f) il 15 luglio 2025 era martedì.
In considerazione degli elementi indicati, deve osservarsi, in via preliminare, che il termine per depositare la sentenza completa di motivazione è scaduto il 31 maggio 2025.
In particolare, il risultato del computo matematico, per cui sommando sessanta giorni alla data dell’ 1 aprile 2025 si arriva al 31 maggio 2025, non subisce alcuno spostamento al giorno successivo perché il 31 maggio 2025 è caduto il giorno di sabato. Se infatti il termine per il deposito della sentenza che cade in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 -01, e Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, Di Eugenio, Rv. 266982 -01), questo non avviene quando il termine scade di sabato, posto che detto giorno non è indicato dalla legge tra quelli festivi (cfr., in particolare, per una ricognizione normativa sulle disposizioni di legge indicanti i giorni festivi, Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373 -01). E, d’altro canto, più volte è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto si è osservato che è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell’imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l’ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all’art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei
quali  è  prorogato ex  lege il  termine  che  scade  nel  giorno  di sabato  (cfr.,  in particolare, Sez. 3, n. 44004 del 27/09/2023, D., Rv. 285308 -01, e Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 -01).
Ciò posto, deve rilevarsi che il termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza è scaduto il 15 luglio 2025.
Per chiarezza, è utile premettere che, nella specie, il termine per impugnare: a) è pari a quarantacinque giorni, ex art. 585, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., perché la sentenza ha fissato un termine per il suo deposito a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; b) decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, che, per quanto appena indicato nel § 2, si individua nel giorno 31 maggio 2025.
Ora, sommando quarantacinque giorni alla data del 31 maggio 2025, anche non computando tale giorno, siccome giorno in cui è iniziata la decorrenza ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen., il termine per impugnare è scaduto alla data del 15 luglio 2025, ossia il giorno precedente a quello del deposito del ricorso.
Né può ritenersi che tale termine abbia subito uno spostamento in avanti per il fatto che il primo giorno ‘libero’ della sua decorrenza è caduto in data 1 giugno 2025, ossia di domenica, e, quindi, in un giorno festivo. Invero, dal combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. proc. pen., si evince che per il termine stabilito a pena di decadenza è prevista una proroga solo quando lo stesso «scade in giorno festivo», salvo diversa disposizione di legge, nella specie non rilevabile.
In conclusione, quindi, il ricorso in esame siccome depositato il 16 luglio 2025, è tardivo perché presentato oltre il termine massimo del 15 luglio 2025, è ed è quindi inammissibile, in forza del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen.
Trattandosi di ricorso presentato dal Pubblico Ministero, quindi non da parte privata, debbono escludersi, in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., sia la condanna alle spese, sia la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/09/2025.
Il Consigliere estensore                            Il Presidente NOME COGNOME                                   NOME COGNOME