Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sant’Elpidio a Mare il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e in subordine associandosi alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo emessa in data 10 novembre 2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati ascrittign ai capi A) e B) di cui agli artt. 7 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., ascritto al capo C), e del reato di guida di ciclomotore senza aver conseguito la patente di guida, ascritto al capo D), commesso in data 15 agosto 2018.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando un solo motivo che investe unicamente il capo D) e deduce violazione di legge in relazione alla mancanza del presupposto della recidiva nel biennio richiesto dall’art. 116, comma 15, C.d.S. in assenza della prova della definitività dei pregressi precedenti per analoga violazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine per proporre impugnazione.
Trattandosi di ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa il 20 febbraio 2023 con riserva di motivazione ritualmente depositata entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo letto in udienza ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di impugnazione pari a quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. andava a scadere il giorno 5 luglio 2023, con conseguente intempestività del ricorso proposto in data 6 luglio 2023.
Va rilevato che trattandosi di giudizio di appello celebrato in camera di consiglio ex art.23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza la partecipazione delle parti, non trova applicazione il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., di nuova introduzione, che prevede l’allungamento di quindici giorni dei termini, previsti a pena di decadenza, per la proposizione dell’impugnazione quando questo sia proposto dal difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell’art.23-bis legge 176/2020 l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. peti., in quanto, in tal caso, il processo è stato celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia il diritto di partecipare.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene conqruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2024 Il con GLYPH liere estensore
Il Presidente