Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.
,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenz emessa il 22/02/2023 dal Tribunale di Roma e con la quale il suddetto imputat era stato condanNOME alla pena di mesi uno di arresto ed € 2.600,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile n.285.
La Corte territoriale ha osservato che la motivazione della sentenza appella era stata tardivamente depositata il 15/06/2023 e che il relativo avviso era comunicato al p.m. e notificato alla parte (al difensore a mezzo PEC e all’imputa ai sensi dell’art.157, comma 8bis, cod.proc.pen., presso il difensore medesimo) alla data del 28/06/2023; conseguendone – con il computo del termine di sospensione feriale e di ulteriori quindici giorni, trattandosi di imputato giu in assenza – che il termine per impugnare andava a scadere il 27/09/2023; co l’effetto che l’atto di appello, depositato il 09/10/2023, doveva ritenersi tardivo.
2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di norme processuali in riferimento agli 157, comma 8bis, 544, 548, 585, 591 e 154, comma 4bis, disp.att., cod.proc.pen..
Ha dedotto che il termine per il deposito della sentenza, stante quello indic dal giudice, andava a scadere il 23/05/2023; che, in data 24/05/2023, lo scrive difensore aveva richiesto alla Cancelleria del Tribunale copia della citata sent e che la Cancelleria medesima – con mai! del 26/05/2023 – aveva notificato richiedente che, in relazione al termine di deposito, sarebbe stata concessa proroga di novanta giorni e che il termine di deposito era quindi da intendersi co cadente al 21/08/2023; che, in data 28/06/2023, era stato notificato l’avvis deposito della motivazione; che, in relazione al termine di scadenza notificato d Cancelleria, doveva ritenersi che il termine per il deposito dell’atto di impugnaz (tenendo conto della sospensione feriale e degli ulteriori quindici giorni pre dall’art.585, comma lbis, cod.proc.pen.) sarebbe andato effettivamente a scadere il 30/10/2023 e non il 27/09/2023, come ritenuto dall’ordinanza impugnata; conseguendone che l’appello, essendo stato depositato il 09/10/2023, doveva ritenersi tempestivo.
Ha altresì rilevato che l’imputato, in sede di indagini, avesse eletto domic presso la propria residenza; dovendosi quindi considerare tamquam non esset la
notifica eseguita ai sensi dell’art.548 cod.proc.pen. effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art.157, comma 8bis, cod.proc.pen., essendo la relativa disposizione stata abrogata a decorrere dal 30/12/2022 ai sensi dell’art.98, comma 1, letta), d.lgs. 10 ottobre 2022 e dell’art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162; conseguendone che il termine previsto a favore dell’imputato non poteva considerarsi ancora scaduto.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato,
Va premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione – come nel caso di specie – un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Nel caso, di specie, dal fascicolo processuale emerge che la sentenza di primo grado è stata emessa il 22/02/2023 e che, in tale sede, il giudice aveva fissato il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta, andanti quindi a scadere il 23/05/2023.
Risulta quindi che, con provvedimento del 19/05/2023 – emesso ai sensi dell’art.154, comma 4bis, disp.att., cod.proc.pen. – il Presidente del Tribunale di Roma aveva disposto, per il procedimento in questione, la proroga di ulteriori giorni novanta per il deposito della sentenza, andanti pertanto a scadere il successivo 21/08/2023; mentre, alla antecedente data del 28/06/2023, era stato notificato alle parti l’avviso di deposito della sentenza in relazione al disposto dell’art.548, comma 3, cod.proc.pen..
Va quindi richiamato quanto espresso in parte motiva da Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti Rv. 270697; in tale sede, era stato rilevato come, secondo quanto disposto dal richiamato art. 154, comma 4bis, disp. att. cod. proc.
pen., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza pronunciato dal Presidente della Corte d’appello ovvero dal Presidente del Tribunale non debba essere notificato alle parti, dovendo essere soltanto comunicato al CSM, per finalità di natura amministrativa (eventualmente disciplinari).
Peraltro, detto provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando sia stato comunicato ovvero notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza a norma del comma 2 lett. c) dello stesso art. 585 (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, P.G. in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963).
In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza produce l’effetto di partecipare ad esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell’impugnazione.
Diversamente, nel caso in cui il provvedimento ex art. 154, comma 4bis non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall’avviso di deposito della sentenza stessa a norma del combiNOME disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2 lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005 – dep. 2006, P.G. in proc. Cangiano ed altri, Rv. 233325).
Pertanto, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può non decorrere dalla data della notifica dell’avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito “tardivo” della motivazione della decisione.
Dovendosi concludere che il nostro codice di rito non impone la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 154, comma 4bis, disp. att. cod. proc. pen. e che, pertanto, nessuna nullità o altra sanzione processuale discende dall’omissione di tale adempimento partecipativo; adempimento che, qualora compiuto, produce peraltro effetto processuale di fissare il dies a quo ai fini della presentazione dei mezzi d’impugnazione (espressiva di principi analoghi, successivamente, Sez. 4, n. 58249 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274966).
5. Nel caso di specie, risulta quindi dagli atti che – in allegato a messaggio di posta elettronica del 26/05/2023 – la Cancelleria dibattimentale presso il Tribunale di Roma aveva comunicato al difensore dell’odierno ricorrente che era stata disposta la suddetta proroga di novanta giorni per il deposito della sentenza.
A propria volta, trattandosi di messaggio comunicato mediante le modalità della posta elettronica certificata – come risultante dal complesso de documentazione depositata – la stessa deve ritenersi conforme al vigente dispost dell’art.148, comma 1, cod.proc.pen., in relazione all’art.157bis, comma cod.proc.pen.; rilevando, sul punto che – proprio per la sua intrinseca nat interna – non è prevista una specifica forma di comunicazione del relativ provvedimento di proroga nei confronti delle parti.
Dal complesso delle predette considerazioni consegue quindi che, andando effettivamente a decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione dall data del 21/08/2023, ai sensi del combiNOME dell’art.544, comma 3, cod.proc.pen. (in relazione all’art.154, comma 4bis, disp.att., cod.proc.pen.), il termine per la presentazione dell’appello, in riferimento al disposto dell’art.585, comma 1, lett cod.proc.pen., andava a scadere – tenendo conto del periodo di sospensione feriale e della proroga applicabile ai sensi dell’art.585, comma lbis, cod.proc.pen., trattandosi di imputato giudicato in primo grado in assenza – il 30/10/2023; c conseguente tempestività dell’impugnazione, in quanto proposta il 09/10/2023.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cor di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore