Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34041 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maratea il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 giugno 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata data conferma integrale alla condanna resa in primo grado ai danni dello stesso perché ritenuto colpevole dei fatti di peculato avvinti dalla continuazione descritti dalla imputazio
La difesa, in primo luogo, rimarca la tempestività del ricorso: la motivazione de sentenza gravata, secondo quanto prospettato con l’impugnazione, sarebbe stata depositata oltre il termine di novanta giorni dalla data della decisione, senza che si sia proceduto alla rel notifica ex art. 585, comma 2, lettera a, secondo periodo, cod. proc. pen. Ed evidenzia, ancora che alla detta notifica si sarebbe dovuto comunque procedere nei confronti dell’imputato i assenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, 598 e 599 cod. proc. pen. e dell’art 134 disp. att. cod. proc. pen.
Nel merito, con il ricorso si adduce la violazione delle prerogative difensive dell’imputa giudicato in appello senza che si sia provveduto alla relativa notifica del decreto di giudizio, aspetto puntualmente eccepito dalla difesa e sul quale la Corte di appell risposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Il giudizio di appello è stato definito in data 5 giugno 2023 con la lettura d dispositivo e la specifica indicazione di novanta giorni quale termine ex art. 544 comm proc. pen. per il deposito dei motivi. Il relativo termine, cadeva, dunque, il 3 settem domenica, sicchè doveva ritenersi posticipato al giorno successivo, nel caso coincid quello di avvenuto deposito della motivazione ( intervenuta infatti in data 4 settemb non il 7 settembre successivo, come erroneamente segnalato dal ricorso).
Da qui l’assenza di ragioni tali da imporre, ai sensi del combinato disposto di cu 548, comma 2, e 585, comma 2, lettera c, secondo periodo, cod. proc. pen. la notifica integrativa dell’avviso di deposito all’imputato e la conseguente decorrenza del termine per impu tale ultimo momento.
Piuttosto, è a dirsi che il termine in questione (in misura di 45 giorni) decor settembre 2023 (considerati i 15 giorni aggiuntivi per l’assenza in primo e secondo g ricorrente ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen.) e cadeva il 4 novembre 2023, al del periodo di sospensione feriale, pure questo erroneamente rivendicato dal ricorso.
Il ricorso è stato depositato, dunque, fuori termine il 27 novembre 2023.
3.Marcatamente inconferente è infine, il riferimento alla necessità di notificare l di appello ex art 134 disp. att.cod. proc. pen. e 442 cod. proc. pen.
In disparte quanto espressamente ritenuto da questa Corte con la sentenza delle unite “Vita” (n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 277470), il richiamo alle de disposizioni operato dal ricorso è del tutto eccentrico, perché il giudizio non è stato le forme proprie del rito abbreviato.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 comma 1 cod. pen. definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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