Termine Impugnazione PEC: La Cassazione Chiarisce, Conta la Data di Invio
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la giustizia digitale, stabilendo che per il calcolo del termine impugnazione PEC fa fede il momento dell’accettazione del deposito da parte del sistema informatico giudiziario, e non la data del timbro apposto dalla cancelleria. Questa decisione è di fondamentale importanza per avvocati e cittadini, poiché garantisce certezza nei rapporti telematici con gli uffici giudiziari.
I Fatti di Causa
Un detenuto si vedeva rigettare la richiesta di liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza. Avverso tale decisione, proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente.
Tuttavia, il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile per tardività. Secondo i giudici, l’ordinanza era stata notificata il 23 settembre, mentre l’atto di impugnazione risultava depositato il 4 ottobre, superando così il termine perentorio di dieci giorni previsto dalla legge.
Il ricorrente, non arrendendosi, si rivolgeva alla Corte di Cassazione, sostenendo di aver inviato il reclamo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) il 3 ottobre, e quindi ben entro i termini di legge. La data del 4 ottobre, secondo la sua difesa, corrispondeva unicamente al momento in cui la cancelleria aveva apposto il proprio timbro sull’atto, un’operazione successiva e irrilevante ai fini del calcolo della tempestività.
La Questione Giuridica sul Termine Impugnazione PEC
Il cuore della controversia risiedeva nell’individuare il dies a quo, ovvero il momento esatto da cui far decorrere il termine per l’impugnazione quando l’atto viene depositato telematicamente. Il Tribunale di Sorveglianza aveva dato prevalenza a un dato materiale e tradizionale: il timbro fisico della cancelleria. La difesa, invece, sosteneva la prevalenza del dato digitale, ovvero la ricevuta di accettazione del sistema telematico, che attestava l’invio e la ricezione dell’atto il giorno precedente.
Questa problematica è centrale nel processo di digitalizzazione della giustizia, dove la certezza dei tempi e delle modalità di deposito degli atti è essenziale per garantire il diritto di difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel contesto del processo telematico, il momento rilevante per verificare la tempestività di un’impugnazione non è quello della presa in carico materiale da parte dell’operatore di cancelleria.
Al contrario, il riferimento corretto è il momento in cui l’atto viene accettato dal sistema informatico dell’ufficio giudiziario destinatario. I giudici hanno specificato che la prova di tale momento è fornita dalle ricevute telematiche generate dal sistema stesso.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostrava inequivocabilmente che il reclamo era stato inviato via PEC e accettato dal sistema nel pomeriggio del 3 ottobre, ovvero l’ultimo giorno utile. Il Tribunale, pertanto, ha commesso un errore nel considerare la data del timbro apposto il giorno successivo. La Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 4, n. 31230 del 2023) che consolida questo orientamento, sottolineando come la logica del processo telematico imponga di dare valore al momento dell’interazione con il sistema informatico.
Conclusioni
La sentenza annulla l’ordinanza di inammissibilità e rinvia gli atti al Tribunale di Sorveglianza per l’esame nel merito del reclamo. Questa decisione rafforza la certezza del diritto nell’era digitale, offrendo una tutela fondamentale agli operatori della giustizia e ai cittadini. Viene definitivamente stabilito che la ricevuta di accettazione della PEC è la prova regina per dimostrare la tempestività di un deposito telematico, sgombrando il campo da interpretazioni che si basano su prassi ormai superate come l’apposizione del timbro cartaceo. Per gli avvocati, ciò significa poter fare pieno affidamento sulle ricevute telematiche per il rispetto dei termini processuali.
Qual è il momento rilevante per calcolare la tempestività di un’impugnazione inviata tramite PEC?
Il momento rilevante è quello in cui l’atto viene accettato dal sistema informatico dell’ufficio giudiziario, attestato dalla relativa ricevuta telematica, e non la data successiva in cui la cancelleria appone il proprio timbro.
Un reclamo presentato via PEC l’ultimo giorno utile è da considerarsi tempestivo?
Sì, è considerato tempestivo a condizione che l’invio e l’accettazione da parte del sistema informatico del tribunale avvengano entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, come dimostrato dalla ricevuta di PEC.
Cosa ha sbagliato il Tribunale di Sorveglianza nel caso esaminato?
Il Tribunale ha errato nel considerare come data di presentazione del reclamo quella del timbro apposto dalla cancelleria (il giorno dopo la scadenza), invece di fare riferimento alla data e all’ora dell’effettivo invio e accettazione del deposito telematico tramite PEC, che era avvenuto entro il termine di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16912 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16912 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEMINARA il 10/03/1973
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/seAt-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 21.11.2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova con la quale è stata dichiarato tardivo, quindi inammissibile, il reclamo presentato avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato la richiesta di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo compreso fra le date 15.12.2023 e 15.06.2024.
Il Tribunale ha argomentato la decisione di dichiarare inammissibile il reclamo per il fatto che l’ordinanza oggetto di reclamo era stata notificata il 23.9.2024, mentre l’atto di impugnazione sarebbe stato presentato soltanto in data 4.10.2024, quindi dopo lo scadere del termine perentorio di dieci giorni stabilito dalla legge.
Denuncia il ricorrente la violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. proc. pen. e 69-bis comma 5 Ord. pen. (come sostituito dall’art. 5 d.l. 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112) e all’art. 24 commi 1 e 4 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, atteso che il reclamo sarebbe stato presentato a mezzo pec in data 3.10.2024 alle ore 15,49, quindi entro le 24 ore del giorno di scadenza con le forme previste dalla legge processuale vigente in detta data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che dagli atti del fascicolo risulta dimostrata l’avvenuta presentazione del reclamo nel pomeriggio ‘del giorno 3.10.2024 all’indirizzo di posta certificata legittimato alla ricezione degli atti per detto Ufficio giudiziario sicché il Tribunale ha errato nel prendere in considerazione la data risultante dal timbro apposto il giorno dopo dalla cancelleria, dovendo considerare tempestivo il reclamo che è stato presentato nel termine di 10 giorni fissato dalla legge. Bisogna infatti aver riguardo al momento dell’accettazione dell’atto da parte del sistema informatico dell’ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 31230 del 14706/2023, Rv. 284854).
2. A seguito dell’accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendo, quindi, la trasmissione degli atti al Tribunale
sorveglianza di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
Tribunale di sorveglianza di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13/03/2025.