Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 23/02/1978
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/09/2024, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 15/01/2024 del Tribunale di Roma con la quale l’odierno ricorrente veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa.
2.Avverso tale provvedimento, tramite difensore, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME lamentando, in un unico motivo, l’inosservanza e
l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 585 e 591 cod. proc. pen.
Si deduce che la Corte d’appello di Roma avrebbe reputato tardiva l’impugnazione avendo erroneamente considerato il termine di trenta giorni di cui all’art. 585, lett. b) cod. proc. pen., atteso il deposito delle motivazioni in trenta giorni, mentre, più correttamente, avrebbe dovuto esaminare la tempestività dell’impugnazione facendo riferimento alla previsione di cui alla lettera c) del medesimo articolo, in quanto, durante la lettura del dispositivo della sentenza impugnata, era stato comunicato alle parti che la motivazione della decisione sarebbe stata depositata dopo quarantacinque giorni.
Nella specie, dunque, vi sarebbe un contrasto tra il dispositivo enunciato nel corso dell’udienza del 15/01/2024 e la motivazione; pertanto, dovendo ritenersi prevalente il primo, e quindi l’enunciazione del deposito in quarantacinque giorni, il ricorso doveva considerarsi tempestivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è inammissibile.
Invero il ricorrente deduce ma non allega alcun atto processuale dal quale emergerebbero i dati fattuali posti alla base della doglianza, limitandosi a porre a fondamento del dedotto contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione il proprio personale ricordo.
Nessun principio dì prova viene offerto a supporto del dedotto contrasto quale ad esempio una registrazione dell’udienza o altro dato documentale.
Né risulta dalla lettura degli atti, cui il Collegio ha accesso quale giudice del fatto processuale, attesa la natura dell’eccezione, che vi sia stato da parte del Tribunale l’esplicita riserva di depositare le motivazioni nel termine di quarantacinque giorni, tanto da dover considerare, ai fini dell’impugnazione, il deposito del 22/01/2024 come un deposito anticipato.
In assenza di elementi idonei a suffragare la prospettazione difensiva, la decisione impugnata deve essere considerata immune dai vizi lamentati.
Il Collegio territoriale ha condivisibilmente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato in data 16/04/2024 perché depositato oltre i termini di legge individuati correttamente nel chiaro disposto dell’art. 585 comma 1, lett. b).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammisibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 24/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente