Termine Impugnazione: Nessuna Proroga con la Trattazione Cartolare
Il rispetto del termine impugnazione è un pilastro fondamentale del diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la proroga di quindici giorni, prevista per l’imputato giudicato in assenza, non si applica quando il giudizio d’appello si svolge con la cosiddetta “trattazione cartolare”. Questa decisione sottolinea la differenza sostanziale tra l’assenza a un’udienza e un procedimento che, per sua natura, non prevede alcuna udienza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Un soggetto era stato ritenuto responsabile per aver detenuto 44 chilogrammi di tabacco, sottraendoli ai diritti di confine. A seguito della condanna in secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, il ricorso veniva depositato oltre i termini ordinari, basandosi sulla presunzione di poter beneficiare di un’estensione temporale.
La Questione del Termine Impugnazione nel Rito Cartolare
Il nodo della questione era puramente procedurale e riguardava il calcolo del termine impugnazione. La difesa riteneva di poter usufruire dell’aumento di quindici giorni previsto dall’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale norma concede una proroga all’imputato giudicato in assenza.
Il giudizio di appello, però, si era svolto secondo le modalità della trattazione cartolare (o procedimento camerale non partecipato), una procedura basata esclusivamente sullo scambio di atti scritti, senza la fissazione di un’udienza in presenza. L’imputato, inoltre, non aveva presentato una richiesta tempestiva di partecipazione al processo, come consentito dall’art. 598-bis, comma 2, c.p.p. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se questa modalità processuale potesse essere equiparata a un “giudizio in assenza” ai fini della proroga dei termini.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, fornendo una chiara interpretazione delle norme. I giudici hanno specificato che la nozione di “giudicato in assenza” presuppone che sia stata fissata un’udienza alla quale l’imputato aveva il diritto di partecipare, ma alla quale non si è presentato.
Nel caso della trattazione cartolare, il processo si celebra senza la fissazione di un’udienza di discussione orale. Pertanto, non essendoci un’udienza a cui presenziare, non si può logicamente parlare di “assenza”. Di conseguenza, l’imputato non può beneficiare dell’estensione del termine per impugnare. Il ricorso, depositato il 30 novembre 2024 contro una sentenza del 7 ottobre 2024, è risultato depositato fuori tempo massimo.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 6, n. 49315 del 2023) per rafforzare questo principio. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte del ricorrente, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per gli operatori del diritto. La scelta del rito processuale ha implicazioni dirette e non derogabili sui termini per le impugnazioni. La trattazione cartolare, sempre più diffusa per esigenze di efficienza, non è assimilabile a un processo in assenza. Pertanto, i difensori devono prestare la massima attenzione al calcolo dei termini, che decorrono secondo le regole ordinarie, senza poter contare su alcuna proroga. La decisione conferma il rigore formale del processo penale, dove il rispetto delle scadenze è condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa.
L’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione si applica se il processo d’appello è stato celebrato con trattazione cartolare?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non si applica. Questo beneficio è riservato solo ai casi di “giudizio in assenza”, che presuppone un’udienza alla quale l’imputato aveva diritto di partecipare.
Perché la trattazione cartolare non è considerata un “giudizio in assenza”?
Perché nella trattazione cartolare il processo si celebra senza la fissazione di un’udienza di discussione. Di conseguenza, non essendoci un’udienza a cui partecipare, l’imputato non può essere considerato “assente” nel senso tecnico previsto dalla norma che concede la proroga dei termini.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per tardività?
Secondo l’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agl artt. 25, 291 bis comma due e 296 d.p.r. 43/73 per aver detenuto 44 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando sottraendolo ai diritti di confine.
Si specifica che in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non pu considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato sen fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presen del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6 , 49315 del 24/10/2023 Ud. (dep. 12/12/2023) Rv. 285499 – 01).
Il ricorso è pertanto tardivo, in quanto proposto in data 30/11/2024 avverso sentenz pronunciata in data 07/10/2024, non operando nel caso di specie l’aumento di quindici giorn del termine per l’impugnazione in quanto vi è stata trattazione cartolare.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente