Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Putignano il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Polignano a Mare il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25/9/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 11/1/2023 condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali- lamentando la violazione di legge processuale avendo la Corte territoriale ritenuto l’appello tardivo senza considerare che, per effetto della previsione dell’art. 585 comma 1-bis, cod. proc. pen. il termine di cui alla lettera a) del comma precedente era aumentato di quindici giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo del ricorso è fondato.
La sentenza impugnata dà atto che la pronuncia del Tribunale di Bari venne emessa il giorno 11/1/2023, con motivazione contestale, e che l’atto d’appello proposto congiuntamente nell’interesse degli imputati fu depositato il 9/2/2023.
L’intestazione della sentenza del Tribunale di Bari, inoltre, indica gli imputati come liberi assenti.
Trova, quindi, applicazione il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33 d.lgs. 150/2022, applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, essendo stata la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia il 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022).
L’appello depositato in data 9/2/2023 è, quindi, tempestivo, venendo a scadenza il termine per impugnare il 10/2/2023.
Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull’accertamento del fatto e l’attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello. Il decors del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
2.1. Pur computando le cause che hanno determinato (per complessivi 256 giorni) la sospensione del corso della prescrizione, deve, quindi, dichiararsi la estinzione del reato alla data del 26/5/2023, siccome determinata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
2.2. Va, infine, precisato che dagli atti non sorge, in relazione al reato per cui s procede, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che giustifichi la decisione indicata al secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 12/7/2024.
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