Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Macerat9-con sentenza del 22 febbraio 2021 ha riconosciuto NOME responsabile di più violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2017 ed il 2018, in conseguenza condannandolo alle pene, principali ed accessorie, stimate di giustizia.
Presentato appello nell’interesse di NOME, la Corte di appello di Ancona-con sentenza del 19 settembre 2023 ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione, disponendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale.
La ragione del provvedimento sta nel seguente, testuale ed integrale, ragionamento (p. 7 della decisione):
«L’appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., per l mancata osservanza del disposto di cui all’art. 585 c.p.p. relativo ai termini per l’impugnazione La sentenza di primo grado è stata emessa il 22 febbraio 2021 con l’indicazione del termine di 90 gg. per il deposito della motivazione, a scadere il 23 maggio 2021. La motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata nel termine il 12 maggio 2021. Il termine per l’impugnazione di 45 gg., a decorrere dal 23 maggio 2021, scadeva il 7 luglio 2021. L’appello è stato presentato a termine scaduto il 9 settembre 2021 […1».
Ricorre per la cassazione della sentenza NOME NOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia più violazioni di legge (artt. 143, 178, lett. c, 571, 585, 591, 601 e 605 cod. proc. pen.).
Sottolinea avere il Tribunale disposto espressamente in sentenza (alla p. 21, sotto il dispositivo, all. sub n. 2 al ricorso) la traduzione della sentenza in lingua inglese, non conoscendo l’imputato la lingua italiana, tanto che l’avviso di udienza preliminare gli era stato tradotto (all. n. 3 al ricorso), ed inoltre notifica della stessa all’imputato detenuto, notifica che, come risulta dal documento dell’amministrazione penitenziaria materialmente allegato all’impugnazione (sub n. 2), è stata effettuata a mani proprie dell’imputato il 2 luglio 2021. Ergo: la decorrenza del termine per impugnare è nel caso di specie non già dal 23 maggio 2023, come ritenuto – si stima, erroneamente – dalla Corte territoriale ma a partire dal 2 luglio 2021, data in cui l’imputato ha potuto effettivamente comprendere ed apprezzare le ragioni della condanna.
Si rammenta anche che, ai sensi dell’art. 583, comma 3, cod. proc. pen., quando la decorrenza di un termine è diversa per imputato e Difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
Il P.G. della Corte di cassazione/nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen.idel 6 marzo 2024i ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Va premesso che, dall’accesso diretto agli atti, consentito al Collegio / atteso il tipo di vizio – processuale – denunziato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304), emerge che le scansioni procedurali riferite dal ricorrente corrispondono esattamente a quanto accaduto: il Tribunale ha disposto espressamente in sentenza la traduzione della sentenza in lingua inglese e la notifica della stessa all’imputato, notifica che è stata effettuata a t mani proprie dell’imputato, detenuto, il 2 luglid – W21: con la conseguenza che il termine per impugnare nel caso di specie t (non dal 23 maggio 2023, come ritenuto erroneamente dalla Corte di appello, ma) dal 2 luglio 2021.
Infatti, occorre nel caso di specie fare applicazione del principio di diritto condivisibilmente – fissato da Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775, secondo cui «La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotta non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l’unico effetto di consentire la regolarizzazione dell’eventuale omissione e rimettere l’imputato in termini».
2.Consegue da quanto esposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, per il giudizio.
Così deciso il 22/03/2024.