Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la ORDINANZA del 15/11/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto NOME
NOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza della Corte di appello di Roma, del 15.11.2023, depositata il 16.11.2023, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto, dal difensore di ufficio di NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che lo ha dichiarato colpevole del delitto di furto, ai sensi degli artt. 624 bis – 625 n. 8 bis cod. pen.
Il ricorso dell’imputato, affidato all’AVV_NOTAIO, denuncia errone applicazione di legge processuale: l’inammissibilità dell’appello è stata pronunciata in violazione dell’art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., norma introdotta dalla cd. riforma Cartabia (art. 33 co. 1 lett.- f) d. Igs. 150/2022), applicabile alle sentenze di appe emesse dopo la sua entrata in vigore, disposizione che, per gli imputati giudicati in assenza, ha previsto l’aumento di 15 giorni del termine per proporre impugnazione. Nel caso di specie, il termine per impugnare era quello di 45 giorni che era stato rispettato dalla Difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
1.L’ordinanza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata assunta, con lettura del dispositivo, all’udienza del 9.3.2023, con motivazione depositata il 24.3.2023, vale a dire entro 15 giorni; pertanto, il termine di trenta gior ai sensi dell’art. 585 co. 1 lett. B) cod. proc. pen., per impugnarla sarebbe scaduto i 23.4.2023, a fronte di un atto di appello proposto in data 8.5.2023, e, perciò, giudicato tardivo.
La Corte di appello non ha tenuto conto, tuttavia, della circostanza che l’imputato era stato giudicato, in assenza, all’esito di udienza dibattimentale, cosicchè avrebbe dovuto trovare applicazione, ratione temporis, il nuovo comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., a tenore del quale “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”( comma introdotto dall’art. 33, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartab
3.0perando, quindi, correttamente, il calcolo del termine per impugnare – nel caso di specie da individuarsi in 45 giorni (30 giorni, trattandosi di sentenza depositata ne termine di cui all’art. 544 comma 2 cod. proc. pen., ovvero di motivazione depositata entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. In tal caso, il termine pe impugnare decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla le .g per il deposito della motivazione della sentenza), a cui devono aggiungersi quindniorni ex art. 585 co. 1 -bis) l’ultimo giorno utile, ai fini della tempestiva impugnazione, cadeva 1’8 maggio 2023, in coincidenza con il deposito dell’appello, che era, dunque, tempestivo.
4.Consegue, alla acclarata violazione di legge, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
r Così deciso in Roma, 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore