Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la senten del Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, che questi aveva condannato per i delitti diffamazione aggravata e di minaccia grave.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la disposizione indicata certamente applicabile all’impugnazione proposta in grado di appello dall’imputato, il quale rimasto assente nel giudizio di primo grado, stabilisce che i termini ordinari previsti impugnazioni sono aumentati di giorni quindici nell’ipotesi di imputato giudicato in assenza.
Con requisitoria per iscritto in data 22 luglio 2024 il Procuratore Generale, in pers del Sostituto, Dottor NOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria in data 11 settembre 2024, il difensore dell’imputato ricorrente ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la disciplina dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l’aumento del termine di impugnazione di giorni quindici per l’imputato assente, dovev certamente trovare applicazione in riferimento all’atto di appello proposto nell’interesse di NOMENOME rimasto assente nel processo di primo grado, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 maggio 2023, posto che l’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 stabilisce che <<Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore de presente decreto».
Tanto chiarito, è evidente l'error in procedendo in cui è incorsa la Corte territoriale.
Invero, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 15 maggio 2023, con deposito della motivazione il 1 giugno 2023, quindi entro il termine di novanta giorni fissato dal Tribunal
Poiché il termine fissato per il deposito della motivazione scadeva il 13 agosto 202 quindi nel periodo di sospensione feriale, il termine ordinario di quarantacinque giorni p presentazione dell'atto di appello decorreva a far data dal 1 settembre 2023 e scadeva il 1 ottobre 2023. Dovendosi ad esso aggiungere i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen., la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 30 ot 2023, cosicché l'appello proposto in data 26 ottobre 2023 risultava tempestivo.
Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024
Il consigliere estensore