Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1105 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 3 Num. 1105 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Ala il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/06/2025 della Corte d’appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.6.2025, la Corte di Appello di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta a ottenere la revisione della sentenza del 7 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Rovereto, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2021, con la quale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. veniva applicata all’imputato la pena di giorni 16 di reclusione ed euro 800 di multa per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 515 e 517quater cod. pen., sul presupposto che identica imputazione era stata contestata anche a COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali erano stati assolti dalla Corte di Appello di Trento con sentenza del 18 dicembre 2024 con la formula «perché il fatto non costituisce reato».
Avverso l’ordinanza della Corte di Appello, NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa osserva che la Corte di Appello non ha considerato che COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati tratti a giudizio per il medesimo reato e per i medesimi fatti contestati nell’ambito dello stesso procedimento, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio e dall’avviso di conclusione delle indagini. I due procedimenti hanno avuto epiloghi diversi perché sono stati oggetto di differenti valutazioni da parte di giudici diversi. La difesa evidenzia che le motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di COGNOME COGNOME rappresentano un
accertamento di fatto inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena a COGNOME.
La difesa sottolinea ancora che le acquisizioni disposte dal Tribunale e le testimonianze rese hanno rappresentato un quid novi rispetto alle precedenti acquisizioni probatorie, fornendo elementi chiarificatori del rapporto che legava la RAGIONE_SOCIALE ai singoli conferitori e soprattutto il reale coinvolgimento di questi ultimi, elementi che posseggono il requisito della “dimostratività” ai fini dell’accertamento dell’errore giudiziario da rescindere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile.
E’ utile premettere che, nella specie, il termine per impugnare è pari a quindici giorni, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Occorre poi chiarire che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista nell’ordinamento per consentire ai difensori di godere di un periodo di riposo, non è sostanzialmente mutata a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16, commi 1 e 2 , d.l. 12.09.2014 n. 132 conv. in I. 10.11.14 n. 162, che hanno solo ridotto i giorni di ferie dei magistrati (30 e non più di 45) e la durata del periodo d sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre).
Ciò premesso, anteriormente alla novella del 2014, del tutto consolidato era l’indirizzo agevolmente applicabile alla nuova normativa, che ha inciso solo sulla durata del periodo feriale – secondo cui, ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato nel 15 settembre (e non computatur), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209). L’indirizzo ha trovato conferma nel rilievo delle Sezioni Unite lì dove hanno sottolineato che, ove il termine per la redazione della sentenza venga a collocarsi nel periodo feriale, «la regola della decorrenza giuridica non determina coincidenza naturale di date, perché, intervenendo l’ulteriore regola della sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione inizia autonomamente a decorrere dalla fine del periodo di sospensione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep 2012, COGNOME, Rv. 251495).
Anche successivamente alla novella questa Corte ha ribadito che «il dies a quo per proporre impugnazione contro la sentenza depositata durante il periodo
feriale (analogo discorso deve farsi per l’ordinanza), in applicazione dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo feriale» (Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020, COGNOME).
L’ordinanza della Corte di Appello di Trieste è stata notificata al difensore il 18.08.2025 e all’imputato il 19.8.2025. Il ricorso è stato depositato in data 30 settembre.
Tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, il termine di quindici giorni per proporre impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen. comincia a decorrere dal 1 settembre 2025 e, dunque, il termine per impugnare è scaduto il 15.09.2025.
In conclusione, quindi, il ricorso in esame siccome è stato depositato il 30 settembre 2025, è tardivo perché presentato oltre il termine massimo del 15 settembre 2025, ed è quindi inammissibile, in forza del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen..
In considerazione della declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/11/2025