Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20364 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ponza (Lt) il 23/6/1960
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinv dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2024, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto da NOME COGNOME avverso sentenza emessa dal locale Tribunale il 21/9/2023.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza dell’art. 585, commi 1, lett. c), e 1-bis, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte avrebbe dichiarato inammissibile l’appello con evident errore di calcolo e pur riportando correttamente la sequela processua
considerando il termine preso dal primo Giudice per il deposito della motivazion e tenuto conto dell’aumento di 15 giorni per l’assenza del Gabresu nel giudizi
primo grado, il termine per impugnare sarebbe infatti scaduto il 30/12/202
cosicché l’atto di appello – presentato il 24/12/2023 – sarebbe tempestivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Come correttamente affermato nell’impugnazione, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per un errore di calcolo sui termini
impugnazione, come peraltro chiaramente evincibile dal contenuto dell’ordinanza.
4.1. La stessa Corte, infatti, ha evidenziato che: a) la sentenza di primo g era stata pronunciata il 21/9/2023; b) il Giudice aveva riservato il deposito
motivazione in 40 giorni, rispettati; c) il dies a quo
del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorreva pertan
30/10/2023 (la data corretta, in realtà, è quella del 1/11/2023, ma ciò non i sulla decisione del ricorso); d) questo termine era pari a 60 giorni, 45 dei q sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 15 ai sensi del suc comma 1-bis, in quanto l’imputato era stato dichiarato assente nel giudizio primo grado. Ebbene, muovendo da queste corrette premesse, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare la scadenza del termine per impugnare nel 30/12/2023; per contro – e per mero errore di calcolo – l’ordinanza ha concl che “il termine per il deposito dell’atto di appello scadeva il 15 novembre 20 ed ha così dichiarato inammissibile l’impugnazione depositata il 24/12/2023.
La stessa ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, c trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giud in presenza di un atto di appello presentato tempestivamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Consigliere estensore
Il Presidente