Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno il 23 marzo 2023 con la quale era stata disposta l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.
Con tale provvedimento era stata dichiarata l’attualità della pericolosità sociale di NOME ed esecutiva la misura disposta con sentenza del Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2016, irrevocabile il 3 ottobre 2017.
Il Tribunale ha rilevato la tardività dell’impugnazione essendo stato depositato l’atto di appello 1’11 aprile 2023, ossia oltre il termine di cui all’art 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. applicabile alla fattispecie.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 585 cod. proc. pen.
In particolare, ha censurato il provvedimento in quanto frutto di un’errata lettura della predetta norma che, al comma 3, prevede che, nel caso in cui la decorrenza dei termini per impugnare sia diversa per imputato e difensore, opera, per entrambi, il termine che scade per ultimo.
Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale era stata notificata al difensore il 23 marzo 2023 e a NOME il 1° aprile 2023, con la conseguenza che il dies a quo da considerare, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni, era il secondo.
Pertanto, l’impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto misure di sicurezza personali diverse dalla confisca, a norma dell’art. 580, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre appello l’interessato e il suo difensore.
Il termine per l’impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, quello di quindici giorni (art. 585, comm lett. a), cod. proc. pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazio dell’avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. s), cod. pro pen.).
L’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza del termine è diversa per l’imputato e per il suo difensore, «opera per entrambi termine che scade per ultimo».
Si tratta di disciplina che trova applicazione anche nel caso di provvediment emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, R 285132; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 255689.
Nella fattispecie, la notifica dell’ordinanza del magistrato di sorveglian con la quale è stata disposta l’applicazione della misura di sicurezza della lib vigilata è stata eseguita il 23 marzo 2023 nei confronti del difensore e il 1° a 2023 dai Carabinieri di Eboli nei confronti di NOME, per come evincibile da verbale di notifica e contestuale esecuzione della misura di sicurezza allegato ricorso per cassazione.
Ne deriva che, quando è stato depositato l’atto di impugnazione, ossia 1’11 aprile 2023, il termine di cui all’art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen era ancora decorso.
Da quanto esposto discende che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso il 12/03/2024